Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3456 - pubb. 21/03/2011

Concordato preventivo di gruppo e caratteristiche della domanda

Tribunale Roma, 07 Marzo 2011. Rel. Di Marzio.


Concordato preventivo - Gruppo d'imprese - Presentazione di un'unica domanda - Ammissibilità - Condizioni - Ratio.



Nonostante nella procedura fallimentare nessuna norma sia dedicata al fenomeno del gruppo di imprese, il quale trova attenzione solo per i rapporti che possono instaurarsi tra fallimento e amministrazione straordinaria, si deve ritenere che sia ammissibile una domanda di concordato preventivo che consista in un unico ricorso riferibile alla impresa di gruppo e che sia supportato da un unico piano aziendale; detta domanda di concordato dovrà tenere distinte le masse patrimoniali delle singole società e, quanto alla adunanza dei creditori, dovrà prevedere singole votazioni, e separate deliberazioni, in ragione di ciascuna organizzazione societaria e dell'insieme di creditori ad esse riferibili. Questa soluzione appare praticabile alla luce del principio dell'autonomia negoziale sancito dall'articolo 1322, c.c., il quale, nella specie, consente di realizzare le finalità del concordato preventivo con riferimento a tutte le conformazioni che costituiscono pratica esplicazione dell'impresa, impedendo che la procedura si risolva in un’apprensione soltanto parziale e comunque imperfetta della realtà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.


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