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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3177 - pubb. 28/02/2011.

Reclamo avverso la sentenza di fallimento, disciplina del rito e mancata comparizione della parte


Appello di Napoli, 22 Luglio 2010. Est. Rosa Pezzullo.

Fallimento – Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento – Applicabilità delle norme del processo di cognizione – Ammissibilità.

Fallimento – Reclamo ex art. 18 l. fall. – Mancata comparizione della parte reclamante – Rinuncia tacita all’impugnativa – Esclusione.

Fallimento – Reclamo ex art. 18 l. fall. – Mancata comparizione della parte reclamante – Dichiarazione del non luogo a procedere – Esclusione.

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo in pendenza di giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. – Necessità.

Fallimento – Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Applicabilità della sospensione dei termini alla procedura “prefallimentare” – Esclusione – Ragioni.


Sebbene il reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento sia regolato dalle norme di cui all’art. 739 c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio, tuttavia tale rimedio definisce derisoriamente con sentenza il procedimento camerale a carattere contenzioso, al quale devono ritenersi, dunque, applicabili in via analogica tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l’utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all’artt. 164 e 348 c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio, dettata dagli artt. 737 ss. C.p.c., non regola in alcun modo gli effetti della mancata comparizione delle parti, ma in ossequio al fatto che tali procedimenti sono caratterizzai da particolare celerità e semplicità di forme e che una volta instaurati (di regola, per impulso di parte), sono in via di massima dominati, quanto all’iter di svolgimento, dall’impulso officioso,deve escludersi che il giudice del reclamo possa attribuire, sic et simpliciter, alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa, connettendovi la sanzione processuale dell’improcedibilità di quest’ultima. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel corso del giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., in caso di mancata comparizione della parte reclamante, al contrario del non luogo a procedere, va disposto il rinvio della causa ad una nuova udienza, a norma e per gli effetti dell’art. 348 c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Secondo la rigida scansione temporale imposta dalla nuova legge fallimentare, in virtù della quale la presentazione della domanda deve avvenire al più presto nei tempi fissati dagli artt. 93 e ss. L. Fall., il creditore deve necessariamente presentare la domanda di ammissione al passivo anche in pendenza del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, al fine di non incorrere nelle preclusioni di cui all’art. 101 L.Fall. per il decorso del termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La sospensione dei termini ex art. 20, comma 4, l. n. 44/99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non si applica alla procedura prefallimentare a cagione delle seguenti ragioni: a) contrariamente a quella fallimentare che è una procedura esecutiva, il procedimento prefallimentare non è ancora un processo “esecutivo”; b) il fatto che il legislatore non vi abbia fatto riferimento nell’elencare, con un elenco evidentemente tassativo per sua eccezionalità, i casi di possibile “sospensione”, dovrebbe portare ad escluderne l’applicabilità;  c) i creditori,  che nulla hanno a che vedere con gli autori dell’usura e dell’estorsione, a causa della sospensione potrebbero veder irreparabilmente pregiudicato il diritto di recuperare con le revocatorie beni su cui soddisfare i propri legittimi crediti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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