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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3158 - pubb. 01/08/2010.

Trasferimento della sede in Paese extracomunitario, dichiarazione di fallimento e giurisdizione del giudice italiano


Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Ottobre 2008. Est. Travaglino.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Istanza di fallimento di società - Anteriore trasferimento della sede in Paese extracomunitario - Dichiarazione di fallimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.


In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") e dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell'istanza di fallimento). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILVER SHIPPING LTD, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato SCORSONE VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIGOLINI CARLO Q., ARDIA ERNESTO, giusta procura speciale del notaio dott. Fabio Soldati di Lugano, rep. 11911 del 13/11/06, in atti;
- ricorrente -
contro
I.P.SE.MA. - ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARDOS ALBERTINI PIERO, DIMINI GIULIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1194/06 del Tribunale di NAPOLI;
uditi gli avvocati Vincenzo SCORSONE, Pier Luigi BIAMONTI, Piero SARDOS ALBERTINI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/06/08 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale, visti gli artt. 41 e 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigettino il regolamento di giurisdizione così come proposto e, per l'effetto, dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, con ogni conseguente provvedimento come per legge.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
1) che l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), con ricorso depositato il primo settembre 2006, chiese al tribunale di Napoli che venisse dichiarato il fallimento della SILVER SHIPPING LTD, debitrice insolvente dell'istante per contributi - risalenti agli anni 2000 e seguenti - pari all'importo di Euro 370.562,66;
2) che, con istanza del 20 novembre 2006, la Silver Shipping ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste sezioni unite;
3) che, a fondamento dell'istanza, essa deduce la propria qualità di società estera con sede in Tortola (Isole Vergini), sfornita di sede o rappresentanza in Italia, poiché il trasferimento di sede dall'Italia alle Isole Vergini (della cui fittizietà non poteva in questa sede discutersi e della quale non era stata comunque offerta alcuna prova) era avvenuto 9-12 mesi prima del deposito del ricorso di fallimento, sì che, nella specie, doveva ritenersi applicabile la norma di cui alla L. Fall., art. 9, u.c., in combinato disposto con il precedente art. 6;
4) che l'IPSEMA ha resistito sostenendo, viceversa, che gli elementi di prova della fittizietà del trasferimento, già enunciati nel ricorso per fallimento, erano in realtà inoppugnabili, sì che, essendo l'ultima cancellazione della SILVER intervenuta il 26.3.2006, la norma applicabile nella specie era l'art. 10 della citata Legge fallimentare, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano.
OSSERVA IN DIRITTO
La giurisdizione, nel caso di specie, appartiene al giudice italiano. La SILVER SHIPPING propone e svolge due motivi a sostegno alla sua istanza di regolamento.
Il primo di essi lamenta un preteso difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3 e della L. Fall., art. 9 per inesistenza di sede principale o secondaria in Italia.
Il secondo, svolto in via subordinata, invoca la giurisdizione del giudice straniero per insussistenza della pretesa fittizietà del trasferimento di sede. Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento. Queste le ragioni individuate dal collegio a fondamento del proprio convincimento:
- il principio informativo del sottosistema normativo italiano in tema di procedure concorsuali è (tuttora) quello della inderogabilità della giurisdizione domestica - fatte salve le disposizioni derivanti da convenzioni internazionali o dalla normativa UE - poiché detto sottosistema appare univocamente funzionale alla tutela del creditore indipendentemente dalle cause di cessazione dell'attività imprenditoriale del debitore; ne consegue la legittimità, in questa sede, dell'esame di fatto relativo alla reale natura (e della reale finalità) di un trasferimento di sede all'estero da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza;
- la L. Fall., art. 9, novellato ex D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, da compiuta e pregnante attuazione a tale principio, tanto al comma 2 (che tratta della competenza) quanto al successivo comma 5 (che espressamente richiama l'ipotesi dell'imprenditore all'estero);
nondimeno, la L. n. 218 del 1995, art. 25 induce ad affermare che, in mancanza di una effettiva attività imprenditoriale svolta dalla società trasferitasi all'estero (e dunque in presenza di un trasferimento soltanto fittizio) permane la competenza giurisdizionale del giudice italiano;
- la stessa L. Fall., art. 10 consente la dichiarazione di fallimento in Italia entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (alla ovvia condizione che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo);
-il combinato disposto delle norme in esame induce a ritenere che la giurisdizione del giudice italiano sia esclusa nei soli casi di effettivo (nonché tempestivo) trasferimento della sede sociale all'estero, e non anche in quelli di trasferimento fittizio o fraudolento (in termini, cfr. Cass. ss.uu. n. 10606 del 2005 e n. 3368 del 2006; per l'affermazione di un analogo principio di diritto con riguardo all'ipotesi di riapertura del fallimento, di recente, Cass. ss.uu. n. 23032 del 2007);
- indizi certi, copiosi e univoci depongono concordemente per la natura fittizia del trasferimento della società istante in territorio estero, ed integrano senz'altro i requisiti più volte indicati da questa corte affinché la presunzione assoluta di fittizietà di tale trasferimento possa dirsi legittimamente invocata (requisiti che, come è noto, consistono nel trasferimento della sede legale non accompagnato da alcun reale trasferimento di attività imprenditoriale; nella residenza all'estero del nuovo amministratore;
nell'inerenza dell'istanza di fallimento a crediti scaduti prima del momento del trasferimento; nella cessazione dell'attività contestualmente al trasferimento all'estero), ai quali si aggiungono, nel caso di specie, la qualifica di semplice impiegata dell'amministratore della società (abitante e residente in Svizzera, nel Canton Ticino), la allocazione della nuova sede presso una mera casella postale, la motivazione del tutto apodittica del trasferimento all'estero ("dare maggior impulso all'attività sociale");
- la conclusione è che la SILVER SHIPPING risulta essersi allontanata dall'Italia al solo fine di sot-trarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano sì come competente a conoscere della domanda di apertura della procedura concorsuale sì come svolta dalla Ipsema, odierna resistente.
La disciplina delle spese (che seguono la soccombenza) è regolata come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la SILVER SHIPPING al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 100,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008