Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3087 - pubb. 21/02/2011

Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e pericolo di grave danno al debitore

Tribunale Roma, 21 Dicembre 2010. Est. Cavallo.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto – Presupposti – Pericolo di grave danno al debitore derivante dall’esecuzione forzata.



L'istanza con la quale il debitore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c., né implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c., poiché i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., condizionano la sospensione della provvisoria esecuzione devono concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza dell'opposizione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


Massimario, art. 649 c.p.c.


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