Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3086p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Como, 11 Febbraio 2011. .


Fallimento - Fallimento dei soci illimitatamente responsabile - Distinzione dei patrimoni - Distinzione ed autonomia delle azioni promosse dai singoli fallimenti - Legittimazione del fallimento della società per i diritti delle singole masse - Esclusione.



Poiché, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, legge fallimentare, il patrimonio della società e quello dei singoli soci illimitatamente responsabili debbono essere tenuti distinti, distinte ed autonome debbono essere considerate anche le azioni promosse dal curatore in nome dell'una o dell'altra massa, con la conseguenza che il fallimento della società non è legittimato ad agire a tutela di diritti che competono alla massa dei singoli soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)