ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2865 - pubb. 07/02/2011.

Liquidazione fallimentare di struttura sanitaria in regime di esercizio provvisorio e interesse alla conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali


Tribunale di Chieti, 10 Agosto 2010. Pres., est. Ceccarini.

Fallimento – Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Assistenza tecnica di un difensore – Necessità – Esclusione.

Fallimento – Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Partecipazione del curatore con l'assistenza di un difensore – Necessità dell'autorizzazione del giudice delegato – Incompatibilità del giudice alla trattazione del reclamo.

Fallimento – Esercizio provvisorio dell'impresa – Attività sanitaria richiedente specifica autorizzazione regionale – Esistenza di specifici accordi con la Regione – Clausola limitativa della partecipazione alla gara di vendita dell'azienda – Requisito dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria – Legittimità.

Fallimento – Liquidazione dell'attivo – Finalità – Interesse dei creditori al conseguimento della maggior somma da destinare al loro soddisfacimento – Gestione complessiva della procedura e della liquidazione finalizzata al conseguimento di interessi di carattere generale – Conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali.


Il curatore può partecipare al procedimento previsto dall'articolo 36, legge fallimentare, (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) anche senza l'assistenza di un difensore. Il reclamo in questione non è, infatti, uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori, che dà luogo ad un procedimento fortemente destrutturato ove il curatore interviene personalmente a tutela dell'interesse della procedura e non di un interesse personale. Il richiamo contenuto nella citata norma all'esigenza di tutela del contraddittorio evoca certamente il rispetto di garanzie processuali, ma non offre alcun argomento per individuare l'intensità di tale garanzie, nè conferma la necessità della difesa tecnica, posto che le esigenze del contraddittorio debbono essere rispettate anche in procedimenti di natura contenziosa nei quali le parti possono stare in giudizio personalmente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se il curatore dovesse partecipare al procedimento di reclamo previsto dall'articolo 36, legge fallimentare avvalendosi dell'assistenza di un difensore, la sua costituzione dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato, il quale, tuttavia, in base alla previsione dell'articolo 25, comma 2, legge fallimentare, non potrebbe poi trattare il reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di fallimento nel quale sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio di impresa esercente attività sanitaria per la quale sia richiesta specifica autorizzazione regionale ed in presenza, altresì, di accordo sottoscritto tra il fallimento e la Regione che consenta solo in via eccezionale la cessione del contratto di affitto dell'azienda o dell'azienda stessa a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio di impresa sanitaria, deve ritenersi legittima la clausola contenuta nel regolamento di gara (predisposto dal curatore del fallimento), la quale limiti la partecipazione alla gara alle sole imprese che siano già munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione. Detta scelta si giustifica anche considerando che il tempo necessario al cessionario o all'affittuario dell'azienda per conseguire le autorizzazioni in questione, oltre a determinare una inevitabile interruzione dello svolgimento dell'attività sanitaria, con conseguente vanificazione delle finalità per le quali il tribunale ha ritenuto di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, potrebbe determinare la revoca degli accreditamenti da parte della Regione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che la liquidazione concorsuale deve porsi l'obiettivo di massimizzare l'interesse dei creditori attraverso il conseguimento della maggior somma possibile da destinare al loro soddisfacimento, ciò non esclude che la gestione complessiva della procedura possa essere finalizzata al conseguimento anche di ulteriori interessi di carattere generale (nel caso di specie quello di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ricoverati presso una casa di cura), dei lavoratori alla conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali, soprattutto ove tali interessi siano stati posti a fondamento della scelta di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio


Massimario, art. 25 l. fall.

 

Massimario, art. 36 l. fall.

Massimario, art. 104bis l. fall.

Massimario, art. 105 l. fall.


Massimario, art. 107 l. fall.



Il testo integrale