Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2849p - pubb. 01/07/2007

.

Tribunale Milano, 18 Gennaio 2011. .


Responsabilità degli amministratori - Articolo 2486 c.c. - Dovere di conservare il patrimonio sociale - Interpretazione - Divieto di operazioni fonte di nuovo rischio di impresa - Compimento di atti conservativi - Liceità.



In tema di responsabilità degli amministratori, si deve ritenere che la previsione dell'attuale articolo 2486, codice civile, il quale dispone che gli amministratori "conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", abbia lo scopo di esplicitare un principio già affermatosi in giurisprudenza, la quale, in plurime occasioni, aveva precisato che il divieto in questione doveva riferirsi solo alle operazioni fonte di nuovo rischio di impresa e che erano pertanto consentiti gli atti strumentali alla conservazione del patrimonio ed alla necessità inerenti alla liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)