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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2796 - pubb. 20/12/2010.

Limiti al controllo del tribunale nel concordato e funzione del commissario giudiziale


Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2010. Est. Fioretti.

Concordato preventivo - Ammissione - Potere di controllo del tribunale - Controllo sulla fattibilità del piano - Esclusione - Valutazione del tribunale in ordine alla serietà delle garanzie offerte o alla sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano - Esclusione - Prevalenza della natura contrattuale e privatistica del concordato.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compito di garantire la veridicità dei dati - Funzione di garantire ai creditori un consenso informato - Sussistenza - Estensione del sindacato del tribunale all'accertamento della veridicità dei dati - Esclusione.

Concordato preventivo - Garanzia del commissario giudiziale della veridicità dei dati aziendali - Compito del tribunale - Verifica della documentazione prodotta dal debitore - Verifica della motivazione del professionista attestatore - Presupposto per la successiva verifica critica demandata al commissario giudiziale - Potere del tribunale di sovrapporsi alla valutazione del commissario di fattibilità del piano - Esclusione.


Non è condivisibile l'orientamento secondo il quale il tribunale è tenuto ad accertare non solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di concordato preventivo ma anche la fattibilità del piano, sia pure attraverso un controllo della regolarità e della completezza dei dati aziendali esposti ed attraverso una puntuale verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista attestatore giunge ad affermare la fattibilità del piano, e ciò al fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano stesso. Detto orientamento giurisprudenziale è infatti in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale e privatistica del concordato, nell'ambito del quale è attribuito decisivo rilievo al consenso dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dalla complessa attività che nel nuovo concordato preventivo la legge demanda al commissario giudiziale si ricava che questi è l'organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, così che gli stessi possano decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà. L'attribuzione al commissario giudiziale del compito di mettere in condizione i creditori di esprimere in relazione alla proposta di concordato un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà ed il fatto che allo stesso sia a tal fine richiesto l'espletamento di numerose indagini che possono richiedere anche l'ausilio di esperti (che richiederebbero al tribunale, se espletate in sede di ammissione al concordato, una complessa e non prevista istruttoria), porta ad escludere che il tribunale, in detta sede, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che la veridicità dei dati aziendali deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, sarà allora compito del tribunale verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; il tribunale dovrà altresì verificare che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, della metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale potrà essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. Il compito del tribunale si sostanzia pertanto nel controllo, nei termini indicati, della documentazione allegata al piano, non potendo sovrapporsi alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali che la legge riserva esclusivamente al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Avv. Gianluigi Gentili


Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.


Massimario, art. 173 l. fall.


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