Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27666 - pubb. 07/07/2022

L’esenzione da revocatoria dei pagamenti eseguiti da Alitalia è pienamente giustificata dal fine perseguito e non è limitata ai soli pagamenti funzionali alla continuità

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2022, n. 16773. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


Revocatoria – Alitalia – Esenzione – Continuità – Ambito applicativo – Ratio



L’esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati da Alitalia successivamente al 24 aprile 2008 si applica indistintamente a tutti i pagamenti, non solo a quelli funzionali alla continuazione dell’attività, e tale misura appare giustificata dal fatto che se Alitalia è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla in attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è coerente col fine perseguito dal legislatore non colpire con l’azione revocatoria tutti i terzi che con abbiano a contrattare con l'impresa; l’esenzione conduce dunque alla realizzazione del fine perseguito e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare, eliminandolo, allo stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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