Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27642 - pubb. 11/01/2021

Istanza di fallimento e spese processuali

Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 1984, n. 2266. Pres. Brancaccio. Est. Scanzano.


Fallimento - Condanna alle spese - Soccombenza - Rilevanza - Limiti



L'Obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore. (nella specie, nel giudizio di opposizione, revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice aveva condannato alle spese del giudizio stesso il creditore che aveva proposto l'istanza di fallimento, anche se non aveva contrastato la domanda di revoca, in quanto l'origine del giudizio risiedeva nell'istanza di fallimento, che lo stesso creditore aveva posto in essere. La Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio in massima). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato