Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27628 - pubb. 08/03/2012

Istanza del concessionario per debiti d'imposta

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2012, n. 1776. Pres. Fioretti. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Iniziativa - Istanza del concessionario per debiti d'imposta - Previsione di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata integrativa rispetto all'art. 6 legge fall. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancanza nel concessionario della titolarità del credito e compatibilità dell'iniziativa processuale con l'art. 81 cod. proc. civ. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie



In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 del 2002), nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 6 legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 cod. proc. civ., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.. (massima ufficiale)


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