Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27586 - pubb. 01/07/2022

Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo e chiusura anticipata del processo

Cassazione civile, sez. III, 06 Aprile 2022, n. 11241. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione



Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura. (massima ufficiale)


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