Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27579 - pubb. 30/06/2022

Decorrenza del termine per l'impugnazione del decreto che dispone la chiusura del fallimento

Cassazione civile, sez. II, 16 Maggio 2022, n. 15547. Pres. Manna. Est. Cosentino.


Fallimento – Chiusura – Reclamo – Decorrenza del termine



Ai sensi dell'articolo 119 della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267), nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, quale risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale 23/07/2010 n. 279, l'annotazione presso l'ufficio del registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non è idonea a far decorrere il termine di quindici giorni per il reclamo avverso tale decreto nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare.

Ai fini della individuazione del termine lungo, di sei mesi o di un anno, per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento di cui all'articolo 119 della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n.
267) - nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, quale risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale 23/07/2010 n. 279 - deve aversi riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, primo comma, della legge n. 69 del 2009, al testo dell'articolo 327 c.p.c. vigente alla data della sentenza di apertura del fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale