Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27571 - pubb. 29/06/2022

Il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass. non libera l'assicuratore della r.c.a.

Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2022, n. 14981. Pres. Spirito. Est. Rossetti.


Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di cui all’art. 142, comma 3, c. ass. - Volontà di quest’ultimo di surrogarsi al danneggiato - Conoscenza da parte dell’assicuratore della r.c.a. - Obbligo di accantonamento delle somme necessarie - Sussistenza



Il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo, al momento in cui versa il risarcimento alla vittima, abbia già appreso "aliunde", in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato. (massima ufficiale)


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