Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27563 - pubb. 28/06/2022

Il creditore può esercitare l'azione esecutiva individuale nei confronti dell'assuntore del concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 16 Maggio 2022, n. 15553. Pres., est. Patti.


Concordato preventivo – Assuntore – Azione esecutiva individuale



Il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi dell'art. 184, primo comma, ultima parte l.f., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato preventivo omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, così garantito: avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, siccome beneficiario della garanzia che ad esso accede e originante un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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