Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27562 - pubb. 28/06/2022

Opposizione all'esecuzione, titolo esecutivo giudiziale e riparto degli oneri probatori

Cassazione civile, sez. III, 13 Maggio 2022, n. 15376. Pres. Vivaldi. Est. Rubino.


Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze in caso di sentenza di condanna a titolo di rivalsa



Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato. (massima ufficiale)


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