Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27504 - pubb. 17/06/2022

Concordato preventivo omologato e azione esecutiva individuale nei confronti del garante dell'assuntore

Cassazione civile, sez. VI, 16 Maggio 2022, n. 15553. Pres., est. Patti.


Concordato preventivo omologato - Creditore anteriore - Azione esecutiva individuale nei confronti del garante dell'assuntore - Ammissibilità - Fondamento



In tema di concordato preventivo, il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, ultima parte, l.fall., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, in quanto beneficiario della garanzia che ad esso accede e dà origine ad un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo. (massima ufficiale)


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