Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2732 - pubb. 13/12/2010

Condanna d'ufficio alle spese, malafede o colpa grave, criteri di determinazione della somma

Tribunale Piacenza, 07 Dicembre 2010. Est. Coderoni.


Processo civile - Condanna alle spese - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Mala fede o colpa grave - Necessità.

Processo civile - Condanna alle spese - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Funzione sanzionatoria e risarcitoria - Condanna officiosa - Punitive (o exemplary) damages.

Processo civile - Condanna alle spese - Fattispecie di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. - Determinazione della somma - Criteri - Valore della causa - Durata del processo - Natura e oggetto della causa - Aumento percentuale delle spese di soccombenza.



Anche per l’emissione di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (introdotto dalla L. 69/09) è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. ha una duplice funzione, sanzionatoria e risarcitoria ed è riconducibile alla figura dei punitive (o exemplary) damages del diritto anglosassone. La funzione sanzionatoria è assicurata dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo; la funzione risarcitoria sarà invece perseguita, in sede di liquidazione della somma, proprio agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

In tema di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., i criteri sulla base dei quali commisurare la somma saranno oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l’oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, otre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della durata del procedimento, potranno sicuramente essere presi in considerazione i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del 10.11.2004, caso Zullo c. Italia n. 64897/2001 e caso Pizzati c. Italia n.62361/2000 («la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura … è una base di partenza per il calcolo da effettuare»); a livello di operatività pratica è possibile che la somma venga individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese (analogo, del resto, era il criterio adottato nell’abrogato ultimo comma dell’art. 385 c.p.c., che stabiliva come limite superiore, quello del doppio dei massimi tariffari). (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


Massimario, art. 96 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale