Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2729p - pubb. 01/07/2007

.

Tribunale Monza, 27 Novembre 2010. .


Fallimento della società - Interruzione del Processo - Rilevabilità d’Ufficio - Art. 43 Legge Fall. come modificato dall’art. 41 d.lgs. 5/2006 - Sulla base di mera intervenuta notizia - Sussiste.



L’interruzione del processo in caso di fallimento della società è sottoposta al regime della rilevabilità d’ufficio, alla luce della modifica introdotta dall’art. 41 Dlgs n 5/2006, che ha previsto, al terzo comma dell’art. 43, legge fallimentare, che: ”l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”. Tale disposizione, invero, ha introdotto un regime speciale per la causa interruttiva del fallimento perché ha determinato il venire meno della distinzione tra giudizi in cui la costituzione intervenga prima della data del fallimento e quelli in cui la costituzione non sia intervenuta, derogando alle disposizioni di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., che prevedono, nella seconda ipotesi, di mancanza di costituzione, l’interruzione automatica e nella prima l’interruzione solo a seguito di dichiarazione del procuratore della parte nei cui confronti si è verificata la causa interruttiva. Nel caso di fallimento, quindi, il vigente art. 43, legge fallimentare, prevede l’interruzione automatica del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, senza che siano necessarie particolari formalità e dunque anche a seguito della semplice acquisizione della notizia dell’intervenuto fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato