Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27294 - pubb. 14/05/2022

Plurimi pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore

Cassazione civile, sez. II, 24 Febbraio 2022, n. 6113. Pres. Gorjan. Est. Casadonte.


Plurimi pignoramenti riuniti - Individuazione del creditore tenuto all’anticipazione delle spese ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti - Promozione degli atti della procedura esecutiva - Necessità - Attuazione del secondo pignoramento - Insufficienza



In caso di pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore, il giudice, al fine di attribuire l'obbligo di anticipazione delle spese, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a individuare quale dei creditori procedenti abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva attraverso la formulazione delle relative istanze e il compimento dei necessari atti, non essendo all'uopo sufficiente che il creditore procedente abbia effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale