Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27267 - pubb. 11/05/2022

Trasferimento della sede statutaria da uno Stato membro ad un altro Stato membro e superamento della presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali

Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Aprile 2022, n. 10860. Pres. Curzio. Est. Stalla.


Istanza di fallimento nei confronti di una società - Trasferimento della sede sociale all'estero - Presunzione di cui all'art. 3, par. 1, Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Prova contraria - Ammissibilità - Condizioni



In tema di istanza di fallimento nei confronti di una società che abbia trasferito all'estero la propria sede, l'art. 3, par. 1, del Reg. (CE) n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, applicabile "ratione temporis", conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE - ordinanza 24 maggio 2016, causa C-353/15 - dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro ad un altro Stato membro, il giudice, investito successivamente a detto trasferimento di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine, può superare la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (cd. COMI) con la nuova sede statutaria posta in altro Stato, benché in quello di origine la stessa non abbia mantenuto alcuna dipendenza, solo se da una valutazione globale di altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi, si evinca che il centro effettivo di direzione e di controllo della società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data. (massima ufficiale)


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