Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27229 - pubb. 04/05/2022

Stato di insolvenza e imputabilità

Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2022, n. 5856. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Stato d'insolvenza - Presupposti - Debiti tributari - Potere di valutazione da parte del giudice fallimentare - Sussistenza - Ragioni



Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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