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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27126 - pubb. 13/04/2022.

Efficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del debitore tornato in bonis


Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.

Fallimento – Effetti sul decreto ingiuntivo opposto – Ritorno in bonis del debitore


Il fallimento del debitore dichiarato nelle more dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi non determina né l'inesistenza, né l'inefficacia assoluta dei provvedimenti monitori, ma soltanto la loro inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare.

Al contrario, la mancata riassunzione dei processi interrotti consente che i titoli provvisori (ove provvisoriamente esecutivi sufficienti all'iscrizione ipotecaria) conseguiti dai creditori divengano definitivi  nei confronti dell'impresa tornata in bonis.

[Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i decreti monitori in questione fossero idonei a permettere l'intervento nell'esecuzione forzata intrapresa contro la debitrice dopo la chiusura del fallimento e la partecipazione alla distribuzione del ricavato con la prelazione derivante dall'ipoteca precedentemente iscritta sui cespiti venduti.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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