Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27076 - pubb. 11/01/2022

Compravendita con riserva di nomina dell'acquirente

Cassazione civile, sez. II, 29 Febbraio 2012, n. 3134. Pres. Rovelli. Est. Giusti.


Donazione - Indiretta - Caratteri - Compravendita con riserva di nomina dell'acquirente - Pagamento del prezzo con danaro proprio dello stipulante - Riserva della proprietà in favore del venditore - Donazione indiretta - Configurabilità



La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso. Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento. (massima ufficiale)


Il testo integrale


COLLEGAMENTO NEGOZIALE SI O NO?

FOCUS SU ALCUNI ORIENTAMENTI DOTTRINALI (MINORITARI) E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI DONAZIONI INDIRETTE

MICAELA LOPINTO

 

    SOMMARIO: Riassunto / Abstract / Art. 809 cc.;1. Premessa; 2. La giurisprudenza più remota; 3. La giurisprudenza (un po’) più recente; 4. Conclusioni. Bibliografia essenziale

 

Riassunto

Il presente contributo nasce dall’idea di riassumere nel modo più breve possibile un peculiare punto di contatto tra una tesi minoritaria in materia di collegamento negoziale e le donazioni indirette.

 

Abstract

This short paper wants to sum up a strange point of contact between a minority theory related to the “collegamento negoziale” (according to the Theory of Contracts in Italy, it’s possible that two or more contracts present a strong connection based on two elements: one “objective”, which requires that all contracts aim at reaching the same final result; the second “subjective”, which requires that all parties of the connected contracts aim at reaching the same final result) and the article no. 809 of the Italian Civil Code.

 

Art. 809 cc.  

[Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità] Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvivenza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione”.

 

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1. Premessa.

Il contratto di donazione rientra nella categoria degli schemi negoziali più studiati in assoluto ed è frequentemente oggetto di esame anche nel diritto delle successioni, potendo le donazioni cadere in collazione ed essere oggetto di azioni personali di riduzione e reali di restituzione. Assieme alla compravendita, è il contratto consensuale (fatta salva la donazione di modico valore che richiede la datio rei) che meglio ha orientato le scelte dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla ammissibilità o meno della gratuità atipica traslativa, potendo produrre effetti reali. Molto brevemente, secondo l’impostazione offerta da autorevole dottrina (TORRENTE-SCHLESINGER), in virtù della necessaria accettazione del donatario, esclusa solo nella donazione obnuziale ai sensi dell’art. 785 cc., si tratterebbe di un contratto bilaterale. Lo schema rappresenta una specificazione del negozio gratuito (che, per l’appunto, può essere o meno economicamente interessato) e consente di parlare di negotium mixtum cum donazione e di vendita a prezzo simbolico, nonché di donazioni cd. indirette. In questa sede ci si vuole soffermare solamente su uno dei tanti dubbi quasi amletici emersi in relazione a quest’ultima tematica e, precisamente, essendo il panorama in materia assai vasto, ci si vuole limitare al fornire una risposta alla seguente domanda: la donazione indiretta si traduce in un collegamento negoziale o rappresenta pur sempre un negozio unitario?

 

2. La giurisprudenza più remota.

“La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso […]”. Cass. 29 Febbraio 2012, n. 3134 (ex multis, C. M. BIANCA [con la collaborazione di MIRZIA BIANCA], Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, 2014, pp. 913 – 915, § 9, nota 10.

 

3. La giurisprudenza (un po') più recente.

“[…] In realtà, anche in questi casi, tuttavia, non si altera lo schema tipico della donazione, che è pur sempre quello di un atto con il quale si arricchisce una persona attraverso il depauperamento dell’altra. Quello che cambia è il mezzo attraverso il quale si ottiene il doppio effetto di arricchimento e di depauperamento, costituito da una modalità indiretta: i beni donati non entrano nel patrimonio del donante, il quale pertanto non si depaupera di un bene che non è mai stato acquisito al suo patrimonio; quello che depaupera il suo patrimonio è il denaro occorrente per l’acquisto, quello sì uscito dal suo patrimonio. Dall’altra parte del rapporto di donazione, invece, il risultato non cambia, perché è sempre quello di far entrare nel patrimonio dei donatari gli immobili oggetto dell’atto di liberalità. Dunque, la donazione indiretta non costituisce una categoria autonoma di donazione, ma è una donazione tout court a tutti gli effetti, che persegue lo stesso obiettivo di arricchire il beneficiario della liberalità attraverso la acquisizione di immobili ma con modalità indirette. […]”. Tribunale di Salerno, III Sez. Civile, n. 2305 del 2016.

 

4. Conclusioni.

Allora, in conclusione, la donazione indiretta dà vita o non dà vita ad un collegamento negoziale? Si potrebbe rispondere che si, effettivamente sussiste un collegamento negoziale tra negozio “mezzo” e negozio “ultimo”, così come emerso anche dalle pronunce, seppur non recentissime, poc’anzi riportate. Ma, in verità ed approfondendo, il quesito è mal posto. Il collegamento negoziale, notoriamente, richiede due requisiti: uno oggettivo, consistente nel nesso funzionale che indirizza i contratti stipulati verso il raggiungimento di un risultato unitario finale; uno soggettivo, consistente nella volontà di tutte le parti stipulanti i contratti oggettivamente collegati di raggiungere proprio quel risultato finale. Pur tuttavia (ed ecco il paradosso), accanto all’orientamento che vede i contratti collegati come contratti autonomi strutturalmente e causalmente (pur sussistendo tra essi una forte connessione sotto il profilo funzionale tanto da aver spinto molti a parlare di causa dei singoli schemi integrata dal collegamento con gli altri schemi), deve esserne ricordato un altro che, invece, non opera questa distinzione. Seguendo questa impostazione si sarebbe di fronte ad un unico contratto causalmente unitario (offre una sintesi delle tesi, tra tanti, V. ROPPO). Il problema, osservando la questione da questa prospettiva, diventa a conti fatti solo apparente. Il dibattito prende vita solamente se si intende aderire alla tesi del collegamento negoziale fondato su due negozi autonomi; altrimenti, il fuoco si spegne in pochi secondi.

 

Bibliografia essenziale

A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 2007, Giuffrè, pp. 1261 – 1262;

C. M. BIANCA (con la collaborazione di MIRZIA BIANCA), Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, 2014, pp. 913 – 915, § 9, nota 10;

TRIBUNALE DI SALERNO, III Sez. Civile, n. 2305 del 2016;

V. ROPPO, Il contratto, II Ed., Giuffrè, 2011, Milano, pp. 405 – 407, (da leggere in ‘combinato disposto’ con le pp. 250 – 258, § 48, Trattato di diritto civile, III Ed., Vol. II – F. GALGANO);

M. DI DOMENICO, Contratti atipici, misti, complessi, indiretti, fiduciario, disponibile al seguente indirizzo, consultato in data 08/03/2022: http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/CONTRATTI%20GENERALE/Neg%20misto%20complesso.htm.



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