Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27030 - pubb. 26/03/2022

La definizione in rito del giudizio di merito impedisce il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 17 Gennaio 2022, n. 1172. Pres. De Stefano. Est. Porreca.


Sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c. - Successiva instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione - Definizione in rito del giudizio di opposizione - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione - Fattispecie



In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la definizione in rito del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, impedisce il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, pronunciata a seguito di impugnazione di una sentenza emessa in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha escluso che la procedura esecutiva - già sospesa ex art. 624, comma 1, c.p.c., e successivamente riassunta dal creditore procedente - si fosse estinta, essendo "medio tempore" divenuta definitiva la sentenza conclusiva del giudizio di merito sull'opposizione instaurato dal debitore, con la quale era stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da quest'ultimo). (massima ufficiale)


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