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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26997 - pubb. 22/03/2022.

La Cassazione ribadisce che l'affitto di azienda è compatibile con la continuità anche se stipulato prima della domanda di concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 01 Marzo 2022. Pres. Scaldaferri. Est. Vella.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Affitto di azienda – Compatibilità


Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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