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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2695 - pubb. 06/12/2010.

Dichiarazione di fallimento, individuazione dei tre esercizi antecedenti il fallimento e rilevanza della cessione dell'azienda


Tribunale di Sulmona, 18 Novembre 2010. Est. D'Orazio.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Potere officioso di indagine del tribunale - Ratio.

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Parametri di fallibilità - Interpretazione della locuzione "tre esercizi antecedenti" - Esercizi già conclusi prima dell'anno di presentazione della domanda di fallimento.

Fallimento - Dichiarazione - Cessione dell'azienda - Società regolarmente iscritta nel registro delle imprese - Cessazione dell'attività d'impresa - Esclusione.


Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, l'organo giudicante ha un ampio potere di indagine officioso, il cui prudente e consapevole uso è di per se strumento idoneo ad evitare la possibilità che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La locuzione "tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento" che all'art. 1, legge fallimentare, ha sostituito l'espressione "ultimi tre anni" in forza del decreto correttivo numero 169 del 2007, deve essere interpretata nel senso che devono essere presi in considerazione i tre esercizi precedenti già conclusi prima dell'anno di presentazione dell'istanza di fallimento. Questa impostazione consente di prendere in esame esercizi chiusi ed evita di porre in essere una complessa attività istruttoria, in conformità con la volontà del legislatore di semplificare l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ipotesi di società regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la cessione dell'azienda non può in alcun modo essere equiparata alla cancellazione dell'impresa, in quanto quest'ultima rappresenta un dato formale certo cui il legislatore ha inteso ricollegare determinati effetti. In proposito, è opportuno osservare che la giurisprudenza ha dato rilievo alla cessione dell'azienda per dedurne la cessazione dell'attività dell'impresa solo in presenza di società irregolari non iscritte nel registro delle imprese e ciò al fine di porre in essere il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, individuando il momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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