Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26944 - pubb. 11/01/2021

Istanza del fondiario di riparto immediato nell’ambito del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 1978, n. 458. Pres. Scanzano. Est. Gualtieri.


Ripartizione dell’attivo - Istanza dell'istituto mutuante per il conseguimento immediato del prezzo nell'ambito della procedura fallimentare fino a concorrenza del credito (artt 42 e 55 del testo unico sul credito fondiario) - Inammissibilità



Un istituto esercente il credito fondiario, od il credito agrario, il quale, a seguito del fallimento del mutuatario, non si avvalga della facoltà di iniziare o proseguire azione esecutiva individuale sui beni ipotecati, riconosciutagli dall'art 42 secondo comma del RD 16 luglio 1905 n 646 (testo unico delle leggi sul credito fondiario), ma consenta che il curatore proceda alla vendita di detti beni, incassandone il prezzo, non può poi invocare, nell'ambito del fallimento, la normativa di cui agli artt. 42 primo comma e 55 del citato decreto, al fine di conseguire l'immediato versamento del prezzo fino a concorrenza del credito vantato, ma soggiace alle ordinarie regole della procedura fallimentare sui tempi e sulle modalità di ripartizione dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato