Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2691 - pubb. 06/12/2010

Omessa indicazione del codice fiscale e nullità della citazione

Tribunale Mantova, 16 Novembre 2010. Est. Bernardi.


Omessa indicazione del codice fiscale del convenuto - Nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. - Esclusione.



Poiché il codice fiscale ha la funzione di identificare a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano e atteso che tale dato attiene unicamente ai rapporti fra le parti e l’amministrazione finanziaria e non a quelli fra i soggetti del processo, deve ritenersi che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non possa esplicare i suoi effetti sul medesimo sicché la evidenziata irregolarità non comporta la nullità della citazione, sanzione peraltro che confliggerebbe irragionevolmente con il principio di ragionevole durata del processo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) (1)


(1) La decisione riflette l'orientamento del Tribunale di Mantova.


Massimario, art. 163 c.p.c.

Massimario, art. 164 c.p.c.


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