Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26908 - pubb. 11/01/2021

Reclamo al GD, eccessiva brevità del termine e decorrenza dalla data del decreto del giudice delegato

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 1984, n. 2255. Pres. Mazzacane. Est. Scanzano.


Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - In materia di piani di riparto dell'attivo - Disciplina ex art. 26 della legge fallimentare - Illegittimità costituzionale - Sentenza n. 42 del 1982 della corte costituzionale - Effetti - Procedimento sul reclamo - Nuova regolamentazione - Disciplina ex artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze



La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare "nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo", comporta la eliminazione dall'ordinamento non del suddetto istituto del reclamo, unitariamente considerato, ma soltanto della sua regolamentazione positiva, in quanto interferente sulla pienezza della tutela giurisdizionale degli interessati, circa l'eccessiva brevità del termine e la sua decorrenza dalla data del decreto del giudice delegato, nonché la Mancanza di un Obbligo del tribunale di sentire le parti e di motivare la decisione sul reclamo. Dopo detta pronuncia della Corte costituzionale, pertanto, mentre restano ferme le impugnazioni previste del decreto reso dal giudice delegato con reclamo al tribunale e della decisione adottata dal tribunale con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, rimane diversamente regolato il procedimento sul reclamo, nel senso che, venute meno quelle Disposizioni della legge fallimentare sulle questioni specificate (e non quindi sulle diverse questioni della legittimazione al reclamo e della sua efficacia non sospensiva), trovano applicazione le norme generali degli artt. 737-742 bis cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio, con la conseguenza che il termine per il reclamo medesimo è di dieci giorni, che il suo decorso va fissato a partire dal deposito del decreto del giudice delegato, che il tribunale ha l'Obbligo di sentire in camera di consiglio le parti e di motivare il provvedimento che definisce il procedimento stesso. Da tanto consegue altresì che la sopravvenienza della citata pronuncia della Corte costituzionale non interferisce sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso per Cassazione, che sia stato proposto avverso il provvedimento reso dal tribunale sul reclamo, ne', correlativamente, comporta l'esperibilità del ricorso stesso direttamente contro il decreto del giudice delegato, ma spiega rilievo solo in ordine alla decisione di tale ricorso, se ed in quanto siano dedotte eventuali difformità nella fase del reclamo rispetto alle Disposizioni ad esso applicabili dopo l'indicata pronuncia (e da applicarsi da parte del tribunale fallimentare, in caso di Cassazione con rinvio e riassunzione della causa a norma dell'art. 392 cod. proc. civ.). (massima ufficiale)


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