Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26904 - pubb. 11/01/2021

La sentenza 42 del 1981 della Corte costituzionale non ha travolto l'istituto in sè del reclamo al tribunale avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di piani di riparto

Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 1986, n. 1764. Pres. Santosuosso. Est. Borrè.


Piani di riparto dell'attivo - Disciplina ex art. 26 della legge fallimentare - Illegittimità costituzionale - Sentenza n. 42 del 1982 della Corte costituzionale - Effetti - Applicazione delle disposizioni generali per i procedimenti in camera di consiglio - Ricorso immediato per Cassazione ex art. 111 cost. - Inammissibilità



La sentenza 42 del 1981 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare non ha travolto l'istituto in sè del reclamo al tribunale avverso i provvedimenti decisori espressi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, ma solo i profili della relativa disciplina (misura e decorrenza del termine, difetto di contraddittorio e motivazione) confliggenti con l'art. 24 cost., che debbono ora intendersi sostituiti dalle regole generali dettate per i procedimenti in camera di consiglio. Pertanto, anche dopo la detta pronuncia, non è ammissibile il ricorso immediato per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso i decreti del giudice delegato (pur dotati di vis decisoria); essendo contro di essi tuttora previsto l'esperimento del reclamo al tribunale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato