ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 269 - pubb. 01/01/2007.

Concordato preventivo, prescrizione dei crediti e fallimento


Tribunale di Mantova, 26 Gennaio 2006. Pres., est. Dell'Aringa.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Mandato ai liquidatori – Sospensione della prescrizione dei crediti – Sussistenza.


Nel concordato preventivo con cessione dei beni, ai creditori viene conferito, per il tramite dei liquidatori giudiziali che agiscono in veste di loro rappresentanti, un mandato a liquidare i beni del debitore, così come avviene nella cessio bonorum di cui agli artt. 1977 e segg. cod. civ. E poichè i liquidatori ricevono tale investitura da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve ritenersi operante, rispetto ai crediti accertati nell’ambito del concordato, la causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 6 cod. civ.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

omissis 

Premesso in fatto:

-    che il Commissario Giudiziale ha comunicato al Tribunale l'impossibilità di soddisfare per intero i creditori privilegiati con il ricavato della liquidazione;

-    che la debitrice concordataria ha contestato l'assunto adducendo l'intervenuta prescrizione nelle more della procedura concorsuale della maggior parte dei crediti rivendicati nei suoi confronti;

-    che la questione è passata al vaglio della Corte di Brescia, la quale con ripetute sue pronunce ha confermato le sentenze di questo Tribunale reiettive delle domande di accertamento della dedotta prescrizione

-    che la F. S.p.A., vittoriosa in esito ad uno dei giudizi di appello, ha con ricorso del 13.9.2005 chiesto sulla base dell'art. 186 l. fall. la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della A. s.r.l., la quale ha ribadito le precedenti difese allegando copia dei ricorsi per cassazione avverso le decisioni della Corte bresciana;

-    che A. C. è stato sentito in camera di consiglio in data 29.11.05;

-    che il Commissario Giudiziale e le parti private hanno depositato scritti;

-    -che è stato da ultimo acquisito il parere del P.M., la cui partecipazione deve estendersi a tutte le fasi procedimentali del concordato preventivo (v. Cass. 19.10.1992 n. 11439), inclusa quella prodromica all'eventuale declaratoria della risoluzione di esso.

Rilevato in diritto

-    che la Corte di Brescia, nelle sentenze gravate dai ricorsi della A. s.r.l., ha posto l'accento sul conferimento nel concordato preventivo con cessione di beni di un mandato a liquidare i beni ceduti, disciplinato dagli artt. 1977 e segg. c.c., per l'assimilabilità dei suoi effetti a quelli prodotti dal contratto regolato da queste ultime disposizioni, inferendone la sospensione, in forza dell'art. 2941 n. 6 c.c., della prescrizioni dei crediti verso la A. s.r.l.;

-    che siffatti orientamenti della Corte distrettuale traggono fondamento dalla giurisprudenza del S.C. (v. Cass. 18.12.1991 n. 13626), ad avviso del quale la cessione di beni ex art. 160 l. fall. rimane soggetta al dettato dell'art. 1979 c.c., così formulato "L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi";

-    che la nomina di un liquidatore non introduce una sostanziale differenza tra la cessio bonurum ordinaria e quella effettuata nell'ambito del concordato preventivo sia perché è prevista dall'art. 1983 com. 2° c.c. anche per la prima, sia perché può mancare anche nella seconda, essendo subordinata dall'art. 182 l. fall. (in cui l'espressione "se.. non dispone diversamente" è riferita al concordato) all'assenza di una volontà contraria enunciata nella proposta concordataria, con la conseguente ammissibilità, in presenza di una tale volontà contraria, di una liquidazione affidata dal tribunale direttamente ai creditori -ove siano in numero esiguo- o al debitore (nel qual caso quest'ultimo potrebbe agevolare con la sua inerzia la caduta in prescrizione dei propri debiti se non fosse invocabile nei suoi confronti l'art. 2941 n. 6 c.c.);

-    che i creditori sono dunque i destinatari del mandato a liquidare, sia pure con l'interposizione dei liquidatori giudiziali in veste di loro rappresentanti, e poiché ricevono l'investitura tramite un provvedimento dell'autorità giudiziaria si realizza in capo ad essi anche l'ulteriore condizione postulata dall'art. 2941 n. 6 c.c.;

-    che l'obiezione secondo cui liquidatori giudiziali non sono tenuti alla presentazione del rendiconto (indicata dall'art. 2941 n. 6 cit., come momento finale della sospensione del termine prescrizionale e presupposta quindi dalla norma in predicato ) non appare pertinente neppure alla luce delle pronunce della S.C. richiamate dalla F.lli A. s.r.l. in quanto la sentenza 21.11.1981 n. 6187 (erroneamente indicata nei ricorsi in Cassazione come la n. 6187 del 21.11.1982) riconosce ai liquidatori giudiziali il diritto di esigere il compenso anche senza aver previamente ottenuto l'approvazione del conto della propria gestione, non applicandosi ad essi l'art. 116 I. fall., ma fa salvo in motivazione il loro obbligo di presentare detto conto, ancorandolo al disposto dell'art. 1983 com. 2° c.c., e in quanto la sentenza 13.5.1998 n. 4800 esclude l'esistenza dell'obbligazione di rendiconto con esclusivo riguardo al Commissario giudiziale, argomentando dal seguente tenore dell'art. 167 com. 1° I. fall. "durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni" la attribuzione a quell'organo della procedura di compiti di vigilanza, anziché di amministrazione attiva;

-    che sono comunque indubbi il trasferimento ai liquidatori giudiziali dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione (v. Cass. 13.4.2005 n. 7661) e la loro qualità di litisconsorzi necessari in tutti i giudizi il cui esito può influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato (v. Cass. 19.2.2001 n. 14472 -Cass. 14.5.2005 n. 10134);

-    che tutto ciò induce a condividere le tesi sostenute dalla F. S.p.A. e ad accogliere il suo ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 186, 16 l. fall.

-    dichiara risolto il concordato preventivo con cessione di beni della A. F.LLI DI A. C. & C. s.r.l., con sede in Viadana, in persona dei liquidatore sociale C. A.,

-    dichiara il fallimento della A. F.LLI DI A. C. & C. s.r.l., con sede in Viadana (MN), in persona dei liquidatore sociale A. C.,

-    delega alla procedura di fallimento il dr. Mauro Bernardi

-    nomina curatore il dr. **

-    ordina alla fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili

-    assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della fallita il termine di giorni trenta dalla affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle loro domande

-   fissa per l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo l'udienza del 30/03/06 10.30.