Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26886 - pubb. 11/01/2021

Sussistenza e prededucibilità di un credito e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1994, n. 2896. Pres. Beneforti. Est. Vignale.


Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Sussistenza e prededucibilità di un credito - Disconoscimento dal giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fallimentare - Reclamo contro detto decreto e ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo - Inammissibilità - Insinuazione del credito nello stato passivo - Richiesta - Necessità



Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato, con decreto ex art. 111 legge fallimentare, si deve escludere che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e poi ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo, atteso che il provvedimento del giudice delegato ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile, e non anche decisoria, di accertamento negativo della corrispondente pretesa. Ne consegue che il creditore potrà soltanto chiedere l'insinuazione del preteso credito nello stato passivo secondo le regole ordinarie. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Enzo BENEFORTI Presidente

" Salvatore NARDINO Consigliere

" Angelo GRIECO "

" Giovanni OLLA "

" M. Rosario VIGNALE Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI ED AVIAZIONE CIVILE, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

- Ricorrente -

CONTRO

FALLIMENTO ALTAIR LINEE AEREE S.p.A., in persona del curatore Ardenti Morini Paolo

- Intimato -

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma dep. il 14.5.1991;

Il Cons. Dott. Vignale svolge la relazione.

Il P.M. Dott. Lugaro conclude per l'inammissibilità.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24 novembre 1988, il Ministero dei Trasporti, a seguito del deposito del progetto di ripartizione parziale dell'attivo del fallimento Altair Linee Aeree s.p.a., chiese il riconoscimento in prededuzione del credito di £. 22.813.000=, maturato in costanza della procedura fallimentare e rappresentato dai diritti di sosta aeroportuale relativi all'aeromobile Caravelle I-Cise presso l'Aeroporto di Falconara per il periodo 15 aprile-3 dicembre 1988, con la conseguente variazione del progetto. Il giudice delegato ammise al passivo del fallimento in prededuzione l'importo £. 7.484.400, escludendo la prededucibilità del credito residuo. Contro questo provvedimento, comunicato dal curatore in data 3 dicembre 1988, l'Amministrazione propose reclamo, deducendo che i crediti suddetti dovevano essere interamente ammessi con privilegio. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 14 maggio 1991, respinse il reclamo contro il decreto del G.D., in quanto depositato in data 10 dicembre 1981 e, quindi, oltre il terzo giorno previsti dall'art. 26 legge fall.. Contro tale decisione l'Amministrazione dei Trasporti ha proposto ricorso per cassazione basato su un solo motivo. Il fallimento non ha svolto alcuna attività difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Amministrazione ricorrente sostiene la tempestività del reclamo proposto contro il decreto adottato dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, osservando che, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986 e della sentenza delle S.U. di questa Corte n. 2255 del 1984, stante la natura decisoria di quel provvedimento, il reclamo ex art. 26 della legge fall. deve essere proposto nel termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso.

Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già più volte chiarito, il creditore che avanzi pretesa di un credito prededucibile, se la richiesta di liquidazione dello stesso venga in tutto o in parte respinta dal giudice delegato, non può far ricorso - per la tutela della sua pretesa - al reclamo contro il provvedimento di rigetto. Le osservazioni al piano di riparto possono, infatti, essere proposte solo da creditori la cui pretesa sia stata già valutata e, quanto ai crediti di massa, questa Corte ha precisato che il decreto previsto dall'art. 111 legge fall. (con il quale il curatore viene autorizzato al prelievo delle somme per il pagamento) ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile - il quale trova la sua finale collocazione nel piano di riparto - e non anche di accertamento negativo della corrispondente pretesa. Perciò, nell'ipotesi che le domande di riconoscimento della prededucibilità del credito e di modifica del provvedimento di riparto vengano proposte contestualmente (tal che al rigetto della prima consegua la reiezione anche della richiesta di modifica del progetto di riparto), il decreto del giudice delegato (consistente in un provvedimento negativo della ricognizione di spese) non può formare oggetto di un reclamo ex art.26 legge fall., giacché con la modalità del reclamo non può richiedere l'accertamento della sussistenza, della entità e della natura di un credito la cui prededucibilità sia stata contestata. Pertanto, quando tale provvedimento ricognitivo sia mancato (nel senso che la relativa istanza sia stata rigettata), come non è dato al creditore di proporre osservazioni al riparto, così non gli è dato neanche di impugnare il provvedimento di rigetto, potendo egli soltanto chiedere l'insinuazione allo stato passivo del credito preteso secondo le regole ordinarie (cfr., tra le tante, decisioni, Cass. 22 ottobre 1984 n. 5345 - 6 giugno 1989 n. 2743 - 8 maggio 1991 n. 5124). In conclusione, deve ritenersi, quindi, che la ricorrente Amministrazione dei trasporti, contro un decreto del giudice delegato che aveva parzialmente disconosciuto la prededucibilità del suo credito, non doveva esperire il rimedio del reclamo al Tribunale di Parma, ma avrebbe dovuto far ricorso agli ordinari mezzi procedurali di accertamento del credito, chiedendone l'insinuazione al passivo fallimentare. Da cui l'inammissibilità del reclamo, che il Tribunale adito avrebbe dovuto rilevare ancor prima di procedere ad ogni altra valutazione circa la tempestività del reclamo stesso.

Una inammissibilità che questa Corte, inerendo essa al regolare svolgimento del processo, rileva in questa sede e da cui consegue l'inammissibilità anche del ricorso per cassazione. Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 16 novembre 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MARZO 1994.