Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26871 - pubb. 11/01/2021

Quando la sussistenza e la prededucibilità di un credito vengono disconosciute dal giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 1999, n. 12670. Pres. Grieco. Est. Di Amato.


Fallimento - Sussistenza e prededucibilità di un credito - Disconoscimento dal giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fallimentare - Reclamo contro detto decreto e ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Insinuazione del credito nello stato passivo - Richiesta - Necessità



Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato, con decreto ex art. 111 legge fallimentare, si deve escludere che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e poi ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo, atteso che il provvedimento del giudice delegato ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile, e non anche decisoria, di accertamento negativo della corrispondente pretesa. Ne consegue che il creditore potrà soltanto chiedere l'insinuazione del preteso credito allo stato passivo secondo le regole ordinarie. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo GRIECO - Presidente -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE SpA - ISVEIMER SpA in liquidazione -, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1312, presso l'avvocato M. MARCOTULLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO DUCCI, MASSIMO FERRARO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DI RIENZO GIOVANNI Curatore del Fallimento SCHIAVONE GIOVANNI;

- intimato -

avverso il provvedimento del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Fallimentare, depositato il 04/04/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. ISVEIMER chiedeva al giudice delegato al fallimento di Giovanni Schiavone il pagamento in prededuzione delle spese processuali, liquidate in complessive lire 110.158.920=, sostenute nel primo e nel secondo grado del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, proposto da Giovanni Schiavone, ed al quale essa aveva partecipato per la veste di litisconsorte necessario riconosciuta in detto giudizio ai creditori istanti per il fallimento. Il giudice delegato al fallimento, con decreto del 12 febbraio 1998, rigettava la richiesta della s.p.a. ISVEIMER, affermando che le spese processuali sostenute dal creditore nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non potevano gravare sulla massa ed essere ammesse al passivo ne' in prededuzione nè in via privilegiata o chirografaria, potendo il relativo rimborso essere posto soltanto a carico del fallito tornato in bonis. Avverso detto provvedimento la s.p.a. ISVEIMER proponeva reclamo ai sensi dell'articolo 26 l. fall.. Il Tribunale di S. Maria C.V. rigettava il reclamo osservando che il creditore, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ha un interesse proprio a resistere, collegato ad eventuali pretese risarcitorie avanzate del fallito, e che gli interessi della massa dei creditori sono istituzionalmente tutelati dal curatore, con la conseguenza che sarebbe improprio consentire al creditore di porre nel nulla la decisione degli organi della procedura di non affrontare spese giudiziali per una costituzione ritenuta superflua. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione la s.p.a. ISVEIMER, deducendo tre motivi. Il fallimento controricorrente non si è costituito.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. Il creditore che avanza pretesa di un credito prededucibile, se la richiesta di liquidazione dello stesso venga in tutto o in parte respinta dal giudice delegato, non può far ricorso - per la tutela della sua pretesa - al reclamo contro il provvedimento di rigetto. Il decreto previsto dall'art. 111 n. 1 legge fall. (con il quale il curatore viene autorizzato al prelievo delle somme per il pagamento) ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile - che trova la sua finale collocazione nel piano di riparto - e non anche di accertamento negativo della corrispondente pretesa. Perciò, il decreto del giudice delegato (consistente in un provvedimento negativo della ricognizione di spese) non può formare oggetto di reclamo ex art. 26 legge fall., giacché con la modalità del reclamo non si può

richiedere l'accertamento della sussistenza, della entità e della natura di un credito la cui prededucibilità sia stata contestata. Pertanto, quando tale provvedimento ricognitivo sia mancato (nel senso che la relativa istanza sia stata rigettata), al creditore non è dato di impugnare il provvedimento di rigetto, potendo egli soltanto chiedere, secondo le regole ordinarie, l'insinuazione allo stato passivo del preteso credito (cfr., ex pluribus, Cass. 22 ottobre 1984 n. 5345; Cass. 6 giugno 1989 n. 2743; Cass. 8 maggio 1991 n. 5124; Cass. 24 marzo 1994, n. 2896) . In conclusione, deve ritenersi che la ricorrente s.p.a. ISVEIMER, contro il decreto del giudice delegato che aveva disconosciuto la pretesa prededucibilità del suo credito, non doveva esperire il rimedio del reclamo al Tribunale di Parma ma avrebbe dovuto far ricorso agli ordinari mezzi procedurali di accertamento del credito, chiedendone l'insinuazione al passivo fallimentare. Identica conclusione vale, a maggior ragione, non potendosi neppure invocare il disposto dell'art. 111 n. 1 l. fall., per la collocazione privilegiata o chirografaria del preteso credito, nello stato passivo del fallimento, richiesta in via subordinata dal ricorrente. Da ciò discende l'inammissibilità del reclamo, che il Tribunale adito avrebbe dovuto rilevare ancor prima di procedere ad ogni altra valutazione. Da ciò discende ulteriormente che il provvedimento con cui il Tribunale ha confermato il decreto del giudice delegato, e che di questo condivide perciò la natura di mera ricognizione del difetto dei presupposti per il pagamento in prededuzione, non ha portata decisoria sul preteso diritto, per il quale, come già detto, può essere richiesta l'insinuazione al passivo secondo le regole ordinarie. Non è, dunque, ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr. ex pluribus Cass. 8 maggio 1991, n. 5124 e Cass. 22 ottobre 1984, n. 5345).

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 1999.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999