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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26865 - pubb. 19/03/2022.

La cancelleria non ha l'obbligo di comunicare al ricorrente il deposito del decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria


Cassazione civile, sez. III, 28 Dicembre 2021, n. 41747. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.

Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell’udienza per la fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla successiva notificazione all’opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica del deposito del provvedimento da parte dell’opponente - “Onere eccedente la normale diligenza” - Esclusione - Ragioni


In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. (massima ufficiale)

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