Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26864 - pubb. 19/03/2022

Opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio

Cassazione civile, sez. II, 20 Dicembre 2021, n. 40857. Pres. Di Virgilio. Est. Scarpa.


Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni -  Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell’obbligo di manleva nei confronti dell’amministratore del supercondominio - Esclusione - Fondamento

Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo condomino -  Sussistenza - Fondamento



Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza reciproca" o "legittimazione sostitutiva".

Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio. (massima ufficiale)


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