Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26826 - pubb. 11/01/2021

Istanza del fallito di sospensione del riparto fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 2004, n. 7744. Pres. Grieco. Est. Proto.


Provvedimento di diniego di sospensione del riparto - Reclamo - Rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione



Il provvedimento con cui il tribunale fallimentare, a seguito del reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto l'istanza del fallito di sospensione del riparto delle attività liquide, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non riguardante il contenuto del piano di riparto, bensì la sua concreta attuazione, la quale costituisce operazione consequenziale e dovuta ma suscettibile - in base all'art. 110, primo comma, legge fall. - di essere dilazionata per ragioni discrezionali, connesse alle esigenze del processo: un provvedimento, quindi, di carattere ordinatorio circa i tempi, le cadenze e i modi del riparto, rimesso all'apprezzamento del giudice, nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di direzione della procedura fallimentare, e inidoneo, come tale, a produrre effetti di giudicato sostanziale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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