Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26823 - pubb. 11/01/2021

Mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale

Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2011, n. 6849. Pres. Fioretti. Est. Ragonesi.


Fallimento - Ammissione al passivo - Ammissione di un credito con privilegio speciale su determinati beni - Presupposto - Esistenza attuale dei beni - Necessità - Esclusione - Accertamento dell'esistenza degli stessi al momento del riparto - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie



In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio (nella specie, del mandatario sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione dell'incarico), essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza, l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso; sicché la verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale