Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26803 - pubb. 11/03/2022

Stato di insolvenza: oggetto della valutazione del giudice di merito e valutazione incidentale della situazione debitoria

Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2022, n. 5856. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Fallimento – Stato di insolvenza – Caratteristiche – Accertamento del giudice del merito – Valutazione incidentale della situazione debitoria



Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, restando in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa; ne consegue che la verifica che si richiede al giudice del fallimento non comporta, quindi, l’accertamento definitivo dell’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.

Così come del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione – perché ciò essa fa senza entrare propriamente nel merito delle pretese impositive (che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione (v. Cass. Sez. U n. 115-01) -, così altrettanto legittimamente quell’autorità provvede valutando incidentalmente la situazione debitoria in connessione con la manifestazione d’insolvenza, ove quella medesima situazione resti associata a una garanzia contrattuale per sopravvenienze di ordine fiscale.

Tanto costituisce il logico corollario dell’essere, quella rimessa al tribunale fallimentare, sempre una verifica incidenter tantum, che, come tale, non risente – né può risentire - dei limiti della giurisdizione sul rapporto dal quale scaturisce il credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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