ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26743 - pubb. 04/03/2022.

Concordato Preventivo: liquidazione di bene funzionale all’esercizio d’impresa e qualificazione del concordato in continuità ex art. 186 bis l. fall.


Tribunale di Rimini, 03 Dicembre 2021. Pres., est. Miconi.

Concordato Preventivo – Giudizio di omologazione – Verifica della proposta e del piano concordatario – Necessità – Esame già svolto in sede di ammissione alla procedura – Rilevanza – Esclusione

Concordato Preventivo – Piano di concordato – Giudizio di omologazione – Contratto di management alberghiero – Riqualificazione del rapporto negoziale in affitto d’azienda – Procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. – Necessità

Concordato Preventivo – Proposta c.d. “blindata” – Procedure competitive ex art. 163 bis l. fall. – Esclusione – Inammissibilità

Concordato Preventivo – Piano di concordato – Prosecuzione indiretta dell’attività alberghiera – Previsione della vendita dell’immobile ad uso alberghiero – Liquidazione di bene non funzionale all’esercizio dell’impresa ex art. 186 bis l. fall. – Esclusione – Qualificazione del concordato in continuità aziendale indiretta – Esclusione


Nella procedura di concordato preventivo il Tribunale è chiamato al controllo sulla legalità del procedimento e sulla conformità della proposta e del piano di concordato alle disposizioni di legge in ogni fase della procedura, dal momento di apertura del concordato fino a quello della omologazione.
È quindi consentito al giudice di ri-valutare tutti gli elementi della proposta e del piano fino al giudizio di omologazione, tenuto conto da un lato che il decreto di ammissione non è provvedimento decisorio suscettibile di definitività, non disponendo su posizioni soggettive, e dall’altro che solo l’analisi completa ad opera del commissario giudiziale – che ha accesso alla contabilità dell’ impresa e che è in possesso delle competenze tecniche per la valutazione dei piani industriali – può fornire al giudice adeguati ed approfonditi elementi di conoscenza e quindi di giudizio, nonché chiarire a fondo gli assunti del debitore.
Non vi è, dunque, alcuna preclusione, in sede di omologazione, a procedere ad un nuovo esame sia della completezza dell’informazione fornita dal debitore, sia della logicità e completezza della relazione attestativa, sia della esaustività del piano di concordato, sia infine della qualificazione giuridica stessa del concordato e dei mezzi contrattuali utilizzati per la realizzazione del piano.

Nel caso in cui la gestione ed il rischio di impresa relativo all’attività alberghiera sono a carico esclusivo del conduttore/gestore, mentre sull’imprenditore grava il solo rischio della percezione del canone di affitto o della conservazione della integrità dell’azienda concessa al gestore, la fattispecie contrattuale è riconducibile al contratto di affitto d’azienda, e non al contratto di management alberghiero, atteso il trasferimento temporaneo dell’intera gestione dell’impresa al manager-affittuario per cui detto rapporto negoziale è soggetto alla necessaria competizione stabilita dall’art 163 bis l. fall.

Va dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo c.d. “blindata” - avente ad oggetto un contratto prevedente il trasferimento temporaneo dell’azienda esclusivamente al soggetto con cui il contratto è già stato concluso ed è in corso - il cui piano non prevede e non consente in alcun modo la competitività, ciò per contrasto con una disposizione imperativa, l’art. 163 l. fall., che integra il limite di interesse pubblico alla autonomia negoziale del debitore.

Va rivisto criticamente l’assunto espresso da Cass 734/2020, secondo cui qualsiasi consistenza della componente di prosecuzione sarebbe idonea a comportare la applicazione della disciplina del concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall., considerato che tale disposizione dispone che sia così qualificabile il concordato il cui piano preveda anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa che si prevede di proseguire, così rivelando che il nucleo principale e qualificante del concordato in continuità è, appunto, la continuità dell’attività imprenditoriale da cui deve derivare il miglior soddisfacimento dei creditori e che la parte liquidatoria del piano può riguardare esclusivamente gli asset collaterali, irrilevanti ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa.
Pertanto, non rientra nella fattispecie del concordato in continuità il piano che preveda la liquidazione di un bene pienamente funzionale all’esercizio dell’attività d’impresa, il cui ricavato, peraltro, è quantitativamente più elevato di quanto è retraibile dalla continuità.
(Fattispecie in cui si intendeva far rientrare nell’alveo del concordato in continuità ex art. 186 bis l. fall. il piano prevedente la prosecuzione tramite affitto dell’attività alberghiera per tutto l’arco di realizzazione del piano ed, al termine, la dismissione del medesimo immobile alberghiero, nel quale risultano infisse e non amovibili buona parte delle strutture aziendali). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it

  

Il testo integrale