Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26656 - pubb. 18/02/2022

Onere della prova dei fatti non riferibili anche alla controparte o genericamente allegati e dei fatti riferibili alla controparte o specificamente allegati

Cassazione civile, sez. II, 25 Gennaio 2022, n. 2223. Pres. Di Virgilio. Est. Penta.


Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello



Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame. (massima ufficiale)


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