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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26607 - pubb. 10/02/2022.

Opposizione all’esecuzione, rigetto dell'istanza di sospensione, mancato inizio del giudizio di merito nel termine assegnato dal G.E. e inammissibilità del reclamo


Tribunale di Mantova, 20 Gennaio 2022. Pres., est. Bernardi.

Opposizione all’esecuzione – Istanza di sospensione – Rigetto – Mancato inizio del giudizio di merito nel termine assegnato dal G.E. – Reclamo – Inammissibilità per difetto di interesse

Assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di separazione – Sentenza di divorzio – Mancanza di statuizioni sull’assegno – Revoca o riduzione dell’assegno – Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità


In caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, il processo esecutivo si estingue e ciò anche nel caso in cui il G.E. investito della istanza di sospensione l’abbia rigettata sicché difetta l’interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura favorevole in ipotesi adottata dal collegio in sede di reclamo sarebbe priva di stabilità in quanto travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione.

Ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l'assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori e a favore dei figli, l'obbligato, per conseguire la decurtazione o la revoca della statuizione concernente l'assegno deve impugnare la sentenza oppure chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi - Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini - Giudice

dott. Giorgio Bertola - Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3409/21 R.G. promosso da:

omissis

 

Oggetto: 019999 – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

 

- visto il decreto emesso in data 14-12-2021 con cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 221 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 e 7 del decreto-legge n. 105/21 convertito con legge n. 126/21 e sciogliendo la riserva di cui all’udienza tenutasi con tale modalità in data 20-1-2022, così provvede:

- letto il reclamo proposto da S. V. avverso l’ordinanza emessa dal G.I. in data 2-12-2021 con cui è stata rigettata la istanza di sospensione dell’esecuzione nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 401/21 R.G.;

- osservato che il reclamante ha censurato la predetta decisione, assumendo 1) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza del periculum dedotto a fondamento dell’accoglimento della misura,  avendo riguardo non solo alla posizione del creditore procedente ma anche a quella del debitore che si trova a subire una (ingiusta) esecuzione; 2) che L. A., mettendo in esecuzione il titolo (costituito dal decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale trasformata emesso dal Tribunale di Parma il 20-3-2008 concernente l’assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie della coppia e posto a carico di S. V., peraltro emesso da giudice che sarebbe stato carente di giurisdizione), sottacendo l’intervenuta pronuncia di divorzio, avrebbe agito fraudolentemente, stante la incidenza della sentenza di divorzio sulla perdurante validità degli accordi di separazione sicché, con riguardo al comportamento dell’ex coniuge, sarebbe configurabile l’exceptio doli generalis; 3) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere disposta la riduzione del pignoramento dello stipendio in quanto colpito nella misura di un terzo anziché di un quinto; 

- osservato che L. A. si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo assumendone l’infondatezza sia quanto al fumus che al periculum, riproponendo le difese svolte in primo grado ed evidenziando, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso non avendo il reclamante dimostrato di avere radicato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza emessa il 2-12-2021;

- rilevato che il Giudice di prima istanza ha negato la sospensiva ritenendo non provata la sussistenza del periculum;

- osservato che il reclamante non ha dato prova di avere iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice di prime cure;

- considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, il processo esecutivo si estingue e ciò anche nel caso (come nella fattispecie in esame) in cui il G.E. investito della istanza di sospensione l’abbia rigettata (cfr. Cass. 20-3-2017 n. 7043; Trib. Bologna 16-5-2019; Trib. Messina 21-11-2018; Trib. Pavia 3-10-20018; Trib. Brindisi 4-12-2012) sicché difetta l’interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura favorevole in ipotesi adottata dal collegio in sede di reclamo sarebbe priva di stabilità in quanto travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione;

- considerato altresì, per ragioni di completezza, che anche nel merito il reclamo è infondato rilevandosi, per un verso, che la giurisdizione sulle domande relative al  mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (laddove le figlie della coppia vivono in Italia) e, per un altro, che, ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l'assegno di mantenimento posto a carico dell'intimato (come nel caso di specie in cui la sentenza emessa il 10-8-2021 dal Tribunale di C. -Moldavia- non contiene alcuna statuizione concernente il mantenimento dei figli e ciò in quanto nessuna domanda in tal senso era stata ivi formulata), l'obbligato, per conseguire la decurtazione dell'assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell'art. 9 della legge  n. 898/1970 , mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo (cfr. Cass. 16-6-2011 n. 13184; Cass. 1-4-1994 n. 3225);

- considerato quanto alla censura di cui al punto 3) che il pignoramento nella misura di un terzo è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale in applicazione del disposto di cui all’art. 545 co. III c.p.c., rilevandosi che il limite alla pignorabilità non opera per i crediti alimentari quale quello in esame (cfr. Cass. 10-7-2007 n. 15374);

- ritenuto pertanto che, allo stato, non sussiste il fumus della fondatezza dell’azione e che ogni altra deduzione svolta deve ritenersi assorbita;

- considerato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non si è svolta attività istruttoria;

- rilevato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v.  Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);

 

P.T.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il reclamo;

- condanna S. V. a rimborsare a L. A. le spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.583,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- dichiara che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Mantova, 20 gennaio 2022.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi