Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26564 - pubb. 02/02/2022

Richiesta di rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo per immobile destinato a prima casa

Tribunale Pesaro, 14 Gennaio 2022. .


Opposizione ex art 617 cpc al rigetto di istanza di sospensione di procedura esecutiva ex art. 41bis d.lg. 124/2019 (richiesta di rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo per immobile destinato a prima casa) - Accoglimento - Limiti del giudizio del GE, esclusione della valutazione del merito creditizio per la decisione sulla sospensione



L’opposizione ex art. 617 cpc rappresenta lo strumento per contestare la regolarità dei provvedimenti attraverso cui si snoda l’esecuzione, quali il provvedimento di rigetto conseguente all’istanza di sospensione eccezionalmente prevista dalla legge (art. 41bis d.lg. 124/2019) senza la cornice di impugnazioni esecutive. Il reclamo al collegio ex art. 624 cpc è invece previsto quale forma di reazione a richieste di sospensione correlate ad opposizioni esecutive e quindi al diritto dell’esecutante di procedere o alla legittimità di un singolo atto dell’esecuzione
L’impianto dell’art 41 bis del D.lg. 124/19, è certamente quello di favorire la preservazione, ove possibile, dell’abitazione dell’esecutato attribuendogli il diritto all’arresto temporaneo della procedura in presenza di determinate condizioni e allo scopo di verificare, in concreto la percorribilità della rinegoziazione o finanziamento.
Il ruolo del GE nella decisione sulla sospensione sembra circoscritto, oltre al vaglio dei requisiti formali di cui al co. 2 dell’art. 41 bis, alla mera verifica del fatto che la domanda non sia completamente avventata o manifestamente improponibile, per il resto dovendosi lasciare ai soggetti coinvolti (debitore e istituti) il tempo per accertare in concreto la praticabilità delle soluzioni prospettate dalla legge, senza la necessità – una volta provata la serietà dell’iniziativa del debitore e la sua effettiva richiesta – di attendere, ai fini della sospensione, l’avvio o il rigetto formale di pratiche ad istruzione della domanda né potendo altrimenti valutarsi in questa sede il merito creditizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Fabiola Tombolini (info@avvtombolini.it)



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