Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26484 - pubb. 19/01/2022

E' consentito l'acquisto di crediti al fine di presentare una proposta concorrente?

Tribunale Padova, 02 Aprile 2021. Pres. Amenduni. Est. Sabino.


Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Acquisto di crediti – Violazione dell'art. 106 TUB



Ove si ritenesse violata la riserva di cui all’art. 106 TUB, e quindi nulli i contratti di cessione dei crediti, nei casi in cui un terzo proceda ad un acquisto a titolo oneroso di crediti per un ammontare idoneo a consentirgli la formulazione di proposte concorrenti, tale interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il precetto di cui all’art. 163, comma 4, l.f. in quanto lo svuoterebbe completamente di significato, a meno di non ritenere che a tale iniziativa siano legittimati esclusivamente le banche e gli intermediari autorizzati, con il risultato tuttavia di limitare irragionevolmente, alla luce della interpretazione della citata disposizione cui ha aderito questo Tribunale, la platea dei terzi legittimati alla formulazione di proposte concorrenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Il Tribunale (*).

Vista la proposta concorrente depositata da Investimenti Green S.r.l. (d’ora in avanti IG S.r.l.) in data 16/12/2020;

Visto il decreto depositato in data 10/2/21 con cui il Giudice delegato assegnava a IG S.r.l. termine per chiarimenti ed integrazioni riservandosi all’esito di riferire al Collegio, invitando altresì la società a prendere posizione in ordine ai rilievi alla proposta svolti nella memoria 2/2/21 da parte di Solon S.p.A.;

Rilevato che in data 11 Marzo 2021 IG Sri depositava Note autorizzate e modifica della proposta concorrente di concordato”;

Considerato che, quanto all’eccezione formulata da Solon S.P.A. di difetto in capo a IG S.R.L. della legittimazione a formulare proposte concorrenti, per effetto della affermata nullità virtuale dei quattro contratti di cessione dei crediti conclusi da IG S.R.L. medesima con ML&S MANUFAC TORING7 LOGISTICS & SERVICES GMBH & CO. KG (2.11.20), THULE SFA (25.11.20), V.S.3 S.R.L. (11.12.20), ENERGY ITALIA 01 S.R.L. (11.12.20), per contrarietà a nonna imperativa degli stessi avendo la società, attraverso la stipulazione di detti contratti, posto in essere una serie di operazioni qualificabili come attività di concessione di finanziamento ex art. 2 /I lett. e) DM 53/2015 in spregio della riserva di attività finanziaria sancita dall’art. 106 TUB, questo Collegio ritiene di confermare la legittimazione di IG S.R.L. alla presentazione di proposte concorrenti;

Ritenuta infatti l’infondatezza della eccezione di nullità dei contratti di cessione per violazione della riserva di attività finanziaria stabilita dall’art. 106 TUB, quest’ultima riguardando l’esercizio di attività di conclusione di negozi aventi l’effetto diretto o indiretto di concessione di un finanziamento, che sia svolto nei confronti del pubblico;

Osservato invero che nel caso in esame non si verte nella suddetta ipotesi, cui espressamente fa riferimento l’art. 106 TUB, e ciò sia in quanto difetta la condizione di apertura al pubblico dell’attività, essendosi IG S.R.L. rivolta non a terzi indifferenziati, bensì ad un insieme ben definito di soggetti, da identificarsi nei creditori originari di Solon SFA, sia anche perché, ove si ritenesse violata la riserva di cui all’art. 106 TUB, e quindi nulli i contratti di cessione dei crediti, nei casi in cui un terzo proceda ad un acquisto a titolo oneroso di crediti per un ammontare idoneo a consentirgli la formulazione di proposte concorrenti, tale interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il precetto di cui all’art. 163, comma 4, l.f. (oltre che con la previsione del nuovo C.C.I.) in quanto lo svuoterebbe completamente di significato, a meno di non ritenere che a tale iniziativa siano legittimati esclusivamente le banche e gli intermediari autorizzati, con il risultato tuttavia di limitare irragionevolmente, alla luce della interpretazione della citata disposizione cui ha aderito questo Tribunale, la platea dei terzi legittimati alla formulazione di proposte concorrenti;

Rilevato inoltre, esaurita la trattazione della suddetta questione, che IG S.R.L. si è dichiarata disponibile a procedere all’esecuzione del concordato all’esito della semplice omologa, senza necessità di attendere la definitività della stessa;

Considerato che, quanto al punto evidenziato dal Giudice delegato e relativo ai possibili effetti dello slittamento temporale dell’omologa sulle previsioni di cui al piano, appare sufficientemente chiarito, alla luce delle indicazioni fornite, che tale differimento non comporterà conseguenze apprezzabili in ordine alla fattibilità del piano;

Rilevato che in ordine agli ulteriori rilievi del Giudice delegato, inerenti le obbligazioni nascenti in capo all’assuntore, che la società ha aderito alle indicazioni fomite, modificando in senso conforme la propria proposta;

Considerato che quanto alla modalità di trasferimento degli attivi, le criticità possono ritenersi superate avendo la società indicato che a seguito dell’omologa verrà effettuata la stipula di un contratto di cessione d’azienda ex art. 2556 e ss. cc i cui oneri e spese saranno a carico di IG S.R.L. con inclusione tra gli attivi trasferiti anche della partecipazione in Cavicchi Solar S.R.L. ove tale partecipazione non venisse ceduta entro l’omologa;

Considerato che IG S.R.L. ha costituito un deposito fiduciario presso un Notaio per la somma di euro 200.000 (cfr. contratto di escrow account sub doc. n. 3), ossia pari alle risorse proprie che la società intende mettere a disposizione dei creditori mentre, con riferimento alla somma di euro 400.000  pari ai flussi che secondo il piano concordatario di IG S.R.L. saranno generati dalla continuità di Solon SFA  IG S.r.l. ha ottenuto, a garanzia di tale importo, l’impegno (dep. sub doc. n. 4) da parte del socio Rosselba S.p.A. a mettere a disposizione di IG S.R.L. la liquidità necessaria a far fronte al pagamento di euro 400.000 nel caso in cui tali risorse non fossero presenti negli attivi trasferiti da Solon S.p.A., impegno garantito da fideiussione bancaria a prima richiestadepositataindata30.3.21 (cfr. Garanzia bancaria rilasciata da BPER Banca S.p.A. in data 29.3.21);

Osservato che IG S.R.L. ha quindi modificato la proposta concorrente coerentemente con le assunzioni suddette;

 

Per questi motivi, visto l’art. 163 co. 4 l.f.;

DICHIARA

Ammissibile la proposta di concordato depositata da Investimenti Green S.r.l. come da ultimo modificata;

ORDINA

la convocazione dei creditori per la votazione della proposta depositata da Solon S.p.A. e della proposta depositata da Investimenti Green S.r.l. per l’udienza del giorno 30.4.21 ore 11,30 avanti al Giudice delegato dott.ssa Mìcol Sabino;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell’adunanza ed il presente provvedimento, ed effettui gli adempimenti posti a carico dello stesso dall’alt. 172 co. 2 L.F. (*).