Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26424 - pubb. 15/01/2022

Fallimento, interruzione del giudizio, insinuazione al passivo e procura alle liti

Tribunale Massa, 21 Dicembre 2021. Pres., est. Ermellini.


La domanda giudiziale in origine promossa nel giudizio civile, poi interrotto ex art. 43 LF a seguito della dichiarazione di Fallimento della parte convenuta in giudizio per la sua condanna al pagamento di somme di denaro, non può essere oggetto di riassunzione nelle forme della domanda di ammissione al passivo fallimentare ex artt. 93 – 101 LF

La procura ad litem in origine rilasciata per la proposizione di una domanda giudiziale nell’ambito di un giudizio civile nei confronti di una società in bonis, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di somme di denaro, una volta sopravvenuto il suo Fallimento, non può essere utilizzata anche per la proposizione della domanda di cui all’artt. 93 – 101 LF, e per la proposizione della seguente eventuale opposizione con ricorso ex art. 98 LF, in quanto trattasi di azioni giudiziali autonome e diverse rispetto a quella già promossa nei confronti del fallito ancora in bonis e per la quale in origine è stata rilasciata la procura



Qualora sia sopravvenuto il Fallimento di una società, in origine convenuta in giudizio in sede civile ordinaria al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di somme di denaro, si ha l’effetto dell’interruzione ex art. 43 LF del relativo giudizio, stante l’improseguibilità della relativa azione durante tutta la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, di talché le originarie domande giudiziali devono essere “riproposte” come insinuazione nello stato passivo, senza che vi sia la possibilità di una riassunzione delle stesse in sede endofallimentare (CC 21204/2017, CC 19248/2007, CC 11674/2005 e CC 148/2003), e ciò in quanto il successivo procedimento endofallimentare, che sia instaurato per effetto della domanda di cui all’artt. 93 – 101 LF, sfugge al principio della translatio iudicii di cui all’ art. 50 c.p.c., trattandosi non di fattispecie di competenza in senso stretto, bensì di competenza funzionale e violazione del rito che, in quanto questioni di "litis ingressus impediens", escludono di per se il ricorso allo strumento di cui all’art. 50 c.p.c. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Matteo Nerbi



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