Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26416 - pubb. 14/01/2022

Amministrazione straordinaria e contratti pendenti: si applica l'art. 72 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2021, n. 40785. Pres. Scaldaferri. Est. Vannucci.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza – Contratti pendenti – Dichiarazione del commissario di non voler subentrare nel rapporto – Effetti



In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in caso di ammissione alla procedura della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del commissario straordinario di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 50 del d. lgs. n. 270 del 1999, non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc, sicché va ripristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito e il corrispondente credito subirà gli effetti del provvedimento di ammissione alla procedura, quale debito concorsuale e non di massa, dovendo essere soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale