Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26412 - pubb. 14/01/2022

Trascrizione con riserva, annotazione della proposizione del reclamo al Tribunale, interesse tutelato e trattamento tributario dell’annotazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Dicembre 2021, n. 37969. Pres. Di Iasi. Est. Fasano.


Trascrizione con riserva - Annotazione della proposizione del reclamo al Tribunale - Interesse tutelato - Trattamento tributario dell’annotazione



Costituisce affermazione condivisa quella per cui la trascrizione è istituto di ordine pubblico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici. Gli interessi privati dei soggetti interessati alla trascrizione e l'interesse generale della collettività sopra indicato, coesistono con altri interessi pubblici, come l'aggiornamento della banca dati ipotecaria, l'utilizzo per finalità tributarie, ecc. La qualificazione delle norme sulla trascrizione come norme di ordine pubblico, e quindi come norme inderogabili, è fatta propria dalla dottrina dominante. Tuttavia emerge all'evidenza l'interesse privato dei soggetti interessati alla trascrizione che viene tutelato mediante la possibilità di presentare al conservatore, che rifiuti la trascrizione in presenza di gravi dubbi, istanza di trascrizione con riserva, con onere di promuovere reclamo avverso la riserva entro i successivi 30 giorni, pena la perdita di efficacia della trascrizione. Il reclamo, pertanto, diventa lo strumento necessario per mantenere gli effetti della formalità eseguita con riserva e l'annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva si rende necessaria per la realizzazione del sistema pubblicitario.
L'annotazione del reclamo avviene, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 347 del 1990, sempre al fine di realizzare l'interesse privato di colui che propone al conservatore istanza di trascrizione con riserva, atteso che in questo modo si consente allo stesso di beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono.
L'obbligo fiscale previsto dalla legge ai fini della relativa annotazione grava di conseguenza su chi propone al conservatore istanza di trascrizione con riserva, atteso che chiaramente l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 347 del 1990 dispone che obbligato al pagamento dell'imposta ipotecaria è il soggetto che richiede l'annotazione. (Bruno Rosario Briante) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Bruno Rosario Briante


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