Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2635 - pubb. 29/11/2010

Mutamento di giurisprudenza, tardiva costituzione dell'opponente e rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c

Tribunale Siracusa, 03 Novembre 2010. Est. Veronica Milone.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Mutamento di giurisprudenza consolidata - Tardiva costituzione dell'opponente - Di un'azione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e del giusto processo - Rimessione in termini - Applicazione ratione temporis dell’articolo 184 bis c.p.c..



Il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione a Sezioni Unite n. 19246/2010, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti nei quali l'opponente, adeguandosi allo schema interpretativo consolidato, non avendo dimezzato i termini a comparire, abbia iscritto a ruolo la causa nel termine ordinario di cui all'art. 165, c.p.c., determina conseguenze dissonanti con le esigenze di certezza e di effettività di tutela processuale e si rivela del tutto non in linea con i principi costituzionali dettati dall'art. 111 Cost. e del giusto processo. Lo strumento restitutorio idoneo a consentire alla parte di superare l'ostacolo processuale, sopravvenuto e imprevisto,  deve essere individuato nella rimessione in termini di cui all'abrogato art. 184 bis, c.p.c., applicabile ratione temporis, senza che occorra, per altro, procedere alla rinnovazione degli atti processuali considerato che la eventuale rinnovazione della sola costituzione darebbe luogo alla regressione del giudizio alla fase iniziale con conseguente vanificazione della attività compiuta in evidente contrasto con i sopra richiamati principi di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo. (ls) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Laura Scolaro


Massimario, art. 645 c.p.c.


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