Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26322 - pubb. 21/12/2021

Azione revocatoria ordinaria proposta dopo l’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese

Tribunale Teramo, 09 Dicembre 2021. Est. Di Giacinto.


Concordato preventivo – Azione revocatoria ordinaria proposta dopo l’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese – Ammissibilità – Esclusione



E’ inammissibile, o comunque non opponibile nei confronti dei creditori concordatari, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta (e trascritta) successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, in considerazione dell’inefficacia, nei confronti dei creditori “concordatari”, delle formalità successive alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (artt. 169 e 45 l. fall.), e del c.d. principio di “cristallizzazione della massa passiva” sancito dagli artt. 168, 55 e 59 l.f.. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo



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