Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26270 - pubb. 09/12/2021

Sulla nullità della comunicazione del curatore preordinata all'impugnazione dello stato passivo

Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2021, n. 33622. Pres. Vannucci. Est. Campese.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Omessa comunicazione – Nullità virtuale – Esclusione – Funzione della comunicazione



L'omissione dell'informazione sul "diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda" non rappresenta motivo di nullità espressa della comunicazione L.Fall., ex art. 97, né può configurarsi un'ipotesi di sua nullità c.d. "virtuale" ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, (ipotizzabile ogni qualvolta un atto violi norme imperative ovvero principi di rilevanza costituzionale), posto che, come correttamente osservato dal tribunale, la menzionata comunicazione ha natura di provocatio ad opponendum, essendo la sua trasmissione preordinata alla impugnazione dello stato passivo.

[Nel caso di specie, lo scopo dell'atto è stato evidentemente raggiunto, avendo il soggetto proposto opposizione, sebbene tardivamente, allo stato passivo pur difettando la comunicazione dell'avvertimento ex art. 97 l.f.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. X.P. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2015, comunicatogli in pari data, dichiarativo della inammissibilità, per tardività, dell'opposizione L.Fall., ex art. 98 da lui proposta contro la sua esclusione dal passivo del fallimento di (*) s.p.a. in liquidazione. Quest'ultimo resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, la motivazione del decreto impugnato è nel senso che i) la comunicazione inoltrata dal curatore L.Fall., ex art. 97L. Fall. era idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione suddetta malgrado la stessa fosse priva dell'informazione al creditore del diritto a proporre l'opposizione medesima; ii) sono insussistenti i presupposti per la rimessione in termini invocata dallo X..

 

Motivi

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) "Nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ALLA L.FALL., artt. 97 e 99, art. 156 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.". Si contestano le argomentazioni utilizzate dal tribunale per considerare la comunicazione del curatore L.Fall., ex art. 97 idonea a far decorrere il termine di cui alla L.Fall., art. 99, per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, malgrado l'assenza in essa dell'informazione circa il "diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda";

II) "Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 153 e 294 c.p.c., nonché 3, 24 e 111 Cost.". Si ascrive al giudice di merito: ii-a) di avere ritenuto, in violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., nonché degli artt. 3,24 e 111 Cost., che, al fine della rimessione in termini della parte decaduta da un potere processuale, sarebbero, in linea di principio, "del tutto irrilevanti eventuali anomalie del sistema informatico del ricevente"; ii-b) di avere omesso di esaminare circostanze di fatto (puntualmente dedotte nel corpo del motivo) decisive, che, se considerate, avrebbero condotto a una opposta (dunque positiva e favorevole al ricorrente) valutazione circa la ricorrenza della causa non imputabile e, così, alla concessione della rimessione in termini richiesta;

III) "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 153 e 294 c.p.c., nonché artt. 3,24 e 111 Cost.". Si ripropone la precedente doglianza sotto il diverso profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

IV) "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5". Si riformula la medesima doglianza di cui al secondo motivo anche sotto il diverso profilo dell'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Invero, è assolutamente incontroverso che la comunicazione L.Fall., ex art. 97 inviata dal curatore allo X. il 19 dicembre 2014: i) rese costui edotto del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo del fallimento (*) s.p.a. in liquidazione e dell'avvenuto deposito dello stato passivo della procedura dichiarato esecutivo dal giudice delegato; non conteneva anche l'informazione circa il "diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda", prevista dal comma 1 predetto articolo nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e confermata nel testo (qui applicabile ratione temporis, risalendo la dichiarazione di fallimento della (*) s.p.a in liquidazione al 29 ottobre 2014) della medesima disposizione risultante dalle modifiche apportategli dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012.

2.2. Il tribunale partenopeo ha evidenziato che "tale lacuna non inficia, però, l'idoneità della comunicazione a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo. Non e', da un lato, prevista alcuna nullità per il caso di omissione e, dall'altro, la comunicazione dell'avvenuta esclusione dallo stato passivo, in uno alla comunicazione di avvenuto deposito in cancelleria, non ha (né può) avere altra finalità (come dimostrano i 70 anni della vecchia disposizione normativa e la giurisprudenza formatasi al riguardo) se non quella di indurre (provocatio ad opponendum) il creditore escluso (o ammesso parzialmente) a proporre opposizione allo stato passivo. Ciò risulta confermato nel caso di specie, avendo il difensore di X.P. proposto (sebbene in ritardo) l'opposizione allo stato passivo pur difettando la comunicazione di tale avvertimento. In definitiva, essendo stata la PEC del curatore inviata e ricevuta il 19.12.2014, l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato il 27.01.2015, quindi ben oltre il termine di giorni trenta previsto dalla L.Fall., art. 99, comma 1".

2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la L.Fall., art. 97, nel testo, richiamato in precedenza, qui applicabile, dispone che "il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda".

2.3.1. Da esso, dunque, emerge, innanzitutto, la conferma della qualificazione della verifica del passivo come procedimento contenzioso, che attua un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri.

2.3.2. Per questo motivo, la norma specifica che la comunicazione deve avere ad oggetto l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione L.Fall., ex art. 93; è tale ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione. Sempre sotto il profilo del contenuto della comunicazione, deve notarsi come il curatore debba anche "informare" i ricorrenti del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato (o parziale) accoglimento della domanda. La norma, peraltro, non obbliga espressamente a comunicare anche i termini processuali per proporre opposizione, né, soprattutto, prevede alcuna nullità ove l'informazione predetta sia omessa, altresì rimarcandosi che la disposizione in esame utilizza un'espressione "informandoli" - molto meno stringente di altre, utilizzate aliunde, che rimandano ad un vero e proprio "avvertimento", la cui mancanza e', invece, espressamente sanzionata con la nullità dell'atto (cfr. a mero titolo esemplificativo, il combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7 e art. 164 c.p.c., comma 1).

2.4. Pertanto, con riferimento all'omissione in discorso, occorre procedersi ad una necessaria distinzione tra il piano, meramente formale, degli effetti sulla validità dell'atto, da quello, più propriamente processuale, della sua incidenza sulla decorrenza del termine breve di cui alla L.Fall., art. 99, comma 1, entro cui deve essere proposta l'opposizione allo stato passivo.

2.4.1. E' noto che, in tema di impugnazione di atti amministrativi (in relazione ai quali, però, non può sottacersi che la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, a differenza della L.Fall., art. 97, prevede espressamente che in ogni atto notificato al destinatario debbano essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), oppure di imposizione tributaria, questa Corte ha ripetutamente chiarito che "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente" (cfr., ex multis, Cass. n. 17273 del 2021, in motivazione; Cass. n. 301 del 2018; Cass., SU, n. 11219 del 2019; Cass. n. 3840 del 2004; Cass. n. 9263 del 2002. In tema di impugnazione di atto riguardante la materia delle acque pubbliche, si veda, nel medesimo senso, Cass., SU, n. 11219 del 2019). L'irregolarità impedisce, poi, il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare ed il giudice il dovere di rilevare la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (cfr. Cass. n. 17273 del 2021, in motivazione; Cass. n. 10787 del 2020, in motivazione; Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7Cass. n. 19675 del 2011).

2.4.2. Una conclusione analoga si rivela assolutamente plausibile anche nel caso di specie, ove si consideri, innanzitutto, che il legislatore non ha introdotto nel testo della L.Fall., art. 97 una specifica sanzione in termini di nullità quando risulti omessa, nell'atto, l'informazione al creditore (e al ricorrente L.Fall., ex art. 93) del suo diritto di opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda.

2.4.2.1. Inoltre, come condivisibilmente rimarcato dalla difesa del fallimento controricorrente, "la comunicazione, prevista dalla L.Fall., art. 97, indica l'atto che partecipa ai ricorrenti la "notizia" di un fatto" (cfr. pag. 8 del controricorso): vale a dire l'esito delle domande di ammissione al passivo formulate da ciascuno dei ricorrenti L.Fall., ex art. 93. Scopo, questo, sicuramente conseguito, nella specie, dalla comunicazione inviata dal curatore del fallimento, il 19 dicembre 2014, allo X., attesone il già riportato tenore. Non rileva, invece, invocare, come fatto giuridico, la omessa informazione in ordine alla titolarità del diritto a proporre opposizione da parte del ricorrente che si sia visto respingere la domanda di insinuazione, posto che non è la comunicazione a costituire l'attribuzione della titolarità del diritto di opposizione, ma esso nasce solo e per effetto di norma di legge, la quale riconosce al creditore escluso (in tutto o in parte) dal passivo il diritto di opporsi nei termini e nei modi previsti dalla L.Fall., art. 98, comma 2. Neppure si rivela utile, infine, - alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati e di quanto appresso si dirà in ordine alla inconfigurabilità, nella specie, di un errore scusabile idoneo a consentire l'invocata rimessione in termini - l'affermazione della difesa del ricorrente (cfr. pag. 4 della sua memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.) secondo cui "...Il punto è un altro, perché piuttosto si tratta di stabilire se è il termine (di decadenza) per l'esercizio del diritto che comincia a decorrere in assenza di comunicazione conforme alla previsione di legge".

2.4.2.2. In altri termini, come ancora giustamente osservato dal fallimento, "...il diritto di opposizione menzionato nella comunicazione dà al destinatario una mera "informazione" e, se manca, non si può dire che risulti pregiudicato il diritto all'opposizione, tutelato ampiamente da parte del sistema del diritto fallimentare, né viene meno la perentorietà del termine di 30 giorni per proporre opposizione". La notizia primaria ed essenziale, infatti, è quella dell'esecutività dello stato passivo, e la conseguenza che da essa scaturisce è nel sistema, sicché non può avere rilievo, ai fini di una contestazione processuale, e salvo quanto appresso si dirà circa la concreta assenza, nella vicenda in esame, dei presupposti della invocata rimessione in termini, la doglianza esposta dall'odierno ricorrente che, in sé, si rivela avere ad oggetto una mera irregolarità della comunicazione di cui si discute.

2.5. In definitiva, dunque, se è vero che la L.Fall., art. 97 obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti L.Fall., ex art. 93 del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali: è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneo adempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizione L.Fall., ex art. 98, comma 2, attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie.

2.5.1. Alteris verbis, l'omissione della informazione sul "diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda" non rappresenta motivo di nullità espressa della comunicazione L.Fall., ex art. 97, né può configurarsi, nella specie, un'ipotesi di sua nullità c.d. "virtuale" ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, (ipotizzabile ogni qualvolta un atto violi norme imperative ovvero principi di rilevanza costituzionale), posto che, come correttamente osservato dal tribunale (cfr. amplius, pag. 6 del decreto impugnato), la menzionata comunicazione ha natura di provocatio ad opponendum, essendo la sua trasmissione preordinata alla impugnazione dello stato passivo, e che, pertanto, lo scopo dell'atto è stato evidentemente raggiunto, avendo lo X. proposto opposizione, sebbene tardivamente, allo stato passivo pur difettando la comunicazione dell'avvertimento in questione.

3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perché fra loro strettamente connessi. Essi si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

3.1. Giova premettere che il decreto impugnato: i) dà atto (la relativa circostanza, peraltro, è assolutamente pacifica, oltre che documentata dalle corrispondenti ricevute di accettazione e di consegna prodotte) che la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, con cui il curatore del fallimento (*) s.p.a. in liquidazione aveva reso edotto lo X. dell'avvenuta declaratoria di esecutività dello stato passivo della procedura e della sua esclusione da detto passivo era stata correttamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata ((*)) del difensore dell'odierno ricorrente e dallo stesso ricevuta il 19 dicembre 2014; ii) accerta che il ricorso L.Fall., ex art. 98, comma 2, era stato proposto dallo X. solo il 27 gennaio 2015, ben oltre, quindi, il termine (correttamente considerato come perentorio) di cui alla L.Fall., art. 99, comma 1; iii) nega l'invocata rimessione in termini assumendo, sostanzialmente, che la descritta anomalia del proprio sistema informatico, posta dal medesimo difensore a fondamento della corrispondente istanza, non poteva integrare gli estremi della causa a lui non imputabile, "essendo evidente come l'anomalia (e soprattutto il ritardo del suo accertamento) sia imputabile proprio al deducente che, per oltre trenta giorni (almeno, cioè, dal 19.12.2014), non si è curato di accertare la regolarità di funzionamento della propria casella PEC (...). Se, infatti, il titolare della PEC avesse usato (finanche) la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe potuto proporre l'opposizione in termini ben potendosi (e quindi dovendosi) accorgere del mal funzionamento della propria casella PEC nel lungo lasso di tempo intercorso tra il 19.12.2014 ed il 20.1.2015 (guarda caso due giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione), tanto è vero che è stato lo stesso Avv.to Cardillo ad informare, il 20.1.205, la Sinapsis s.r.l. e l'ing. C.L. dell'anomalia della propria casella PEC avendo avuto informativa delle mail del curatore del fallimento (*) s.p.a. "attraverso la visione dell'attestato di consegna (v. pag. 3 della relazione a firma dell'ing. C.")" (così, pag. 4 del decreto impugnato).

3.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che la rimessione in termini è la facoltà riconosciuta dal giudice, alla parte incorsa in decadenze per il decorso di termini perentori, di proporre nuovamente istanze o attività che gli sarebbero precluse, sempre che dimostri di essere incorsa nelle decadenze di cui sopra per cause di forza maggiore o per inadeguatezza del termine stesso.

3.2.1. Costituisce, del resto, indirizzo interpretativo ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, , come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. tra le più recenti, Cass., S.U., n. 3340 del 2021; Cass., S.U., n. 2610 del 2021; Cass., n. 27726 del 2020; Cass. n. 4585 del 2020; Cass., S.U., n. 32725 del 2018).

3.3. Va rimarcato, poi, che, per dare certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC, basta la prova della "consegna telematica" dell'atto, non anche quella che il suo destinatario l'abbia effettivamente ricevuto e visualizzato sul suo computer. Opinare in tale ultimo senso, infatti, equivarrebbe a negare le ragioni e l'utilità stessa di un sistema così complesso - e pienamente affidabile - qual è quello della posta elettronica certificata, in grado di contribuire, per scelta legislativa, a salvaguardare un diritto costituzionalmente tutelato, quale è quello alla ragionevole durata del processo, coniugandolo senza inficiare quello, di pari rango, alla certezza di conoscenza del processo stesso che occorre per salvaguardare il diritto alla difesa.

3.3.1. La Posta Elettronica Certificata (PEC), come è noto, è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Benché abbia forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, il servizio PEC presenta caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza - a valore legale - dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Essa ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. E non a caso, in tale ottica, è stato previsto come obbligatorio che taluni soggetti professionali, tra cui gli avvocati, se ne dovessero dotare.

3.3.2. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano, quindi, con le proprie "ricevute" che il messaggio è stato spedito; è stato consegnato; non è stato alterato.

3.3.3. Ciò che distingue, dunque, la posta elettronica certificata dalla posta elettronica tout court è proprio la certezza legale dell'invio e della ricezione dell'atto a dei soggetti ben determinati, ovvero "certificati". La riconducibilità di un determinato indirizzo ad un soggetto predeterminato, in altri termini, è garantita da un ente o soggetto certificatore.

3.3.4. Ebbene, va chiarito che laddove specificamente previsto (come, appunto, dal combinato disposto della L.Fall., artt. 31-bis, 97, art. 98, comma 2 e art. 99, comma 1), la comunicazione a mezzo PEC è pienamente valida ed efficace a far decorrere i termini processuali e si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna che, nella specie, - come si è detto precedentemente - lo stesso ricorrente dichiara essere avvenuta.

3.3.5. La ricevuta che attesti l'avvenuta consegna al destinatario (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce, allora, documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. Invero, la trasmissione di un documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Ciò conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in questo senso, cfr., ex multis: Cass. n. 15001 del 2021, Cass. n. 4624 del 2020; Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016).

3.3.6. In altri termini, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 4624 del 2020), sicché grava su chi contesti la regolarità della notificazione o della comunicazione l'onere della prova della disfunzione del sistema (cfr. Cass. n. 15001 del 2021; Cass. n. 4624 del 2020; Cass. n. 20039 del 2020; Cass. n. 20747 del 2018, secondo cui, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, "solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario"). Ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni/comunicazioni secondo i sistemi tradizionali, ove, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (cfr. ex plurimis: Cass. n. 18141 del 2002; Cass. n. 7763 del 1999).

3.3.7, A tanto deve aggiungersi che, come precisato anche dalla giurisprudenza penale di legittimità, "l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici" (cfr. Cass. pen. 51137 del 2019; Cass. pen. 11241 del 2018; Cass. pen n. 2431 del 2017).

3.4. Tanto premesso, nel caso di specie accadde - secondo la ricostruzione fornita dallo stesso X. - che "un'anomalia nella configurazione di uno dei 13 PC presenti nello studio dell'Avv. Oreste Cardillo", difensore costituito dello X. in sede di verifica del passivo, "aveva prodotto l'assoluta impossibilità di lettura delle pec sui pc dell'Avv. Oreste Cardillo e della sua segretaria avendone comportato la cancellazione dal server Aruba" (pag. 6 dell'odierno ricorso).

3.4.1. Ancor più specificamente, alle pag. 24 e ss. del medesimo ricorso, richiamandosi le corrispondenti osservazioni desumibili dalla consulenza tecnica di parte redatta dal prof. ing. C.L., si legge che: i) "il sistema informatico in uso presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati...e' dotato di una rete Ethernet cui sono connessi: 13 PC desktop... i Server... il Router... Tutti i PC sono stati configurati aggiungendo alla casella di posta personale dell'utilizzatore del dispositivo quella oreste.cardillo.pec.studiolegalecardillo.it al (duplice) scopo di... scaricare localmente una copia della posta destinata all'indirizzo oreste.cardillopec.studiolegalecardillo.it per garantire un hot backup ridondato delle PEC non assicurato dal provider di servizi (aruba pec s.p.a.); una ulteriore copia delle PEC doveva essere tenuta sul server del provider dei servizi fino a saturazione dello spazio dati ivi disponibile... Il controllo delle Pec in arrivo all'indirizzo oreste.cardillo.pec.studiolegalecardillo.it, la relativa apertura e consultazione avveniva ed avviene esclusivamente attraverso il PC personale dell'Avv. Oreste Cardillo, dotato di password riservata, ed il PC della segretaria del predetto, sig.ra Ca.An., anche questo dotato di password riservata"; "la ricezione delle due pec del Curatore (con gli esiti della verifica) sul pc denominato (*) non costituiva un'anomalia (in sé, anzi, la ricezione anche sul quel pc era prevista e voluta per conservare un'ulteriore copia dei messaggi), tantomeno per effetto di un malfunzionamento della casella PEC dell'Avvocato Cardillo. Il malfunzionamento derivando, invece, dal fatto che queste due pec erano "state cancellate dal sistema e finanche dal server di Aruba a causa dell'anomalia di configurazione del (*) analiticamente descritta nella relazione a firma del Prof. C.": più precisamente, "Tale PC a causa di una anomala configurazione - in contrasto con le modalità operative previste per tutti i PC di studio comportanti la conservazione di tutte le pec in copia - al momento della apertura di Outlook produceva la cancellazione delle pec provenienti dal fallimento con data 19.12.2014 ore 16.18 e ore 16.19, finanche sul server ARUBA e, conseguentemente, produceva la intrasmissibilità di dette pec a tutti gli altri PC avviati immediatamente dopo e, segnatamente, a quelli dell'avv. Oreste Cardillo e della sua segretaria".

3.5. Queste essendo le circostanze fattuali poste a fondamento dell'istanza di remissione in termini proposta dallo X. nel suo ricorso L.Fall., ex art. 98, comma 2, ne consegue, allora che corretta è la decisione di rigetto di quell'istanza adottata dal tribunale, perché affatto coerente con i principi giurisprudenziali tutti precedentemente ricordati, e, quindi, scevra dai vizi a essa ascritti nei motivi di ricorso in esame.

3.5.1. E' evidente, infatti, che ciò che viene lamentato non è la mancata ricezione (al contrario risultante, come detto, dalla corrispondenti ricevute di accettazione e di consegna prodotte) del messaggio di posta elettronica recante la comunicazione L.Fall., ex art. 97 spedita dal curatore del fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Oreste Cardillo, pure all'epoca difensore dell'odierno ricorrente, bensì, la mancata visualizzazione di detto messaggio sul computer di quest'ultimo ovvero della sua segretaria (unici abilitati ad aprirlo e leggerlo, ciascuno con la propria password) per effetto di un'anomalia della sua configurazione (non rileva, pertanto, la decisione resa da Cass. n. 2119 del 2021, richiamata nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., in quanto concernente caso di specie - la non tempestività dell'atto di opposizione era dovuta ad un "errore fatale" del sistema informatico - affatto diverso da quello odierno).

3.5.2. A ben vedere, dunque, è come se il citato difensore dello X. - per continuare il parallelo con il "vecchio" sistema di posta ordinaria - non contestasse di avere ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'atto al suo studio, ma dichiarasse di non averla mai potuta leggere, chiedendo, perciò, di essere rimesso in termini.

3.5.3. Si è già detto, però, che la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato comunicato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la comunicazione. La (nella specie) dedotta mancata/impossibilità di lettura dello stesso da parte del difensore per un asserito malfunzionamento del proprio sistema di computers (o anche di uno solo di essi) in uso nel suo studio, invece, lungi dal doversi ascrivere ad un inadeguato funzionamento del sistema di comunicazioni telematiche (come, a titolo meramente esemplificativo, dei servers concretamente utilizzati), non può che essere imputato a mancanza di diligenza del difensore (certamente non esclusa dal fatto che lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto alcuni messaggi PEC successivamente inviatigli dallo stesso fallimento) che, nell'adempimento del proprio mandato professionale, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici ed a controllarne costantemente l'efficienza.

3.5.4. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già puntualizzato (cfr. Cass. n. 3340 del 2021) che, "in caso di tardiva proposizione di un'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto al fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia)".

3.5.5. Ne deriva, alla stregua delle esposte considerazioni, la piena correttezza dell'avvenuto rigetto, da parte del tribunale partenopeo, dell'istanza di rimessione in termini formulata dal difensore dello X., la quale, essendo strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale da cui la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, non può essere accolta in favore colui che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine (cfr., tra molte: Cass. n. 4624 del 2020; Cass. SU. n. 32725 del 2018).

4. In definitiva, l'odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.: Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, mentre "spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento".

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna X.P. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200 per esborsi e in Euro 18.000 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. ec.p.A. come per legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021.